Inammissibile il ricorso reiterativo su guida in ebbrezza e prelievo ematico (Cass. pen. Sez. IV n. 2745 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le tesi già disattese dai giudici di merito, con argomentazioni costruite in fatto e meramente avversative, è inammissibile. La valutazione sulla condotta di guida del conducente e sulla legittimità del prelievo ematico eseguito in ambito sanitario costituiscono accertamenti di fatto, sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione. Il motivo che reitera doglianze già adeguatamente confutate non introduce un vizio autonomo della decisione impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17 luglio 2023, ha integralmente confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini nei confronti dell’imputato, riconosciuto responsabile dei reati di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla causazione di un incidente stradale, e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale stato di ebbrezza, fatti commessi il 4 ottobre 2019.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi con i quali ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha sostenuto di non trovarsi alla guida al momento dell’incidente, di essere stato sottoposto a un prelievo ematico illegittimo, in assenza degli avvisi di legge e del consenso, e di avere opposto un rifiuto legittimo agli accertamenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevandone la manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, relativo all’individuazione di chi fosse alla guida al momento dell’incidente, la Corte ha osservato che entrambe le sentenze di merito avevano motivatamente confutato la tesi difensiva, basandosi su quanto percepito dai militari nell’immediatezza dell’intervento e sull’implausibilità della versione prospettata dall’imputato, non confortata da altre emergenze.
Rispetto a tale motivazione, il ricorso si è limitato a riproporre, con argomentazioni costruite in fatto e meramente avversative, una tesi già disattesa con motivazione non incongrua e non illogica. La Corte ha quindi escluso che il motivo introducesse un autonomo vizio della decisione impugnata.
Anche il secondo motivo, concernente la legittimità del prelievo ematico e l’utilizzabilità dei relativi risultati, è stato ritenuto meramente reiterativo. Le sentenze di merito avevano già confutato la tesi difensiva, sottolineando le condizioni concrete dell’imputato al momento dell’arrivo dei soccorritori, che si presentava in stato di semi-incoscienza, con la testa appoggiata sul volante e non in grado di comunicare. Tali condizioni avevano indotto i sanitari a effettuare il prelievo, come riferito in dibattimento.
Parimenti ripetitivo, oltre che costruito in fatto, è stato giudicato il terzo motivo, con cui si contestava la ritenuta legittimità del rifiuto manifestato dal paziente. Anche su questo punto il ricorso si è limitato ad asserire che l’imputato, dopo essere rimasto per alcune ore su una lettiga al Pronto soccorso, avrebbe ritenuto in buona fede terminati gli accertamenti. La Corte ha rilevato che la doglianza aveva già trovato risposta non illogica nelle sentenze di merito.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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