Revoca ufficio patrocinio spese Stato opposizione non ricorso Cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 2781 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottato d’ufficio, è impugnabile con il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 davanti al Presidente dell’ufficio che lo ha emesso, e non con il ricorso diretto per cassazione. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca è proponibile, in via generale, soltanto per violazione di legge. Il ricorso diretto ex art. 113 d.P.R. n. 115/2002 resta confinato ai soli casi di revoca disposta su richiesta dell’ufficio finanziario. In difetto di tale presupposto, opera il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568 cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del ricorso e restituzione degli atti all’ufficio competente.
Il Fatto
Con decreto del 23 luglio 2024 la Corte di appello di Napoli ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa al ricorrente. La revoca è stata disposta d’ufficio, sulla base di una comunicazione della Guardia di Finanza dalla quale risultava che il nucleo familiare dell’interessato, nell’anno considerato ai fini del beneficio, aveva percepito redditi superiori al limite previsto.
Avverso il decreto l’interessato ha proposto ricorso, deducendo la violazione dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 e contestando la composizione del nucleo familiare indicata dalla Guardia di Finanza, oltre all’erroneo riferimento al limite di reddito non aggiornato. Il Procuratore generale ha chiesto la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Napoli.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa sistematica: il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio è reclamabile, a norma dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che lo ha emesso. Qualunque altro giudice è funzionalmente incompetente. Il ricorso per cassazione, in questa ipotesi, non è esperibile.
A tale regola fanno eccezione i soli casi in cui la revoca sia stata disposta su richiesta dell’ufficio finanziario: per essi l’art. 113 d.P.R. n. 115/2002 prevede il ricorso diretto per cassazione. Anche in tale evenienza, precisa la Corte, il ricorso è comunque limitato alla violazione di legge.
Il Collegio richiama il principio secondo cui l’equiparazione tra i due rimedi impugnatori, quello dell’art. 99, comma 4, e quello dell’art. 113, è conforme all’indirizzo delle Sezioni Unite: il provvedimento di revoca per insussistenza dei presupposti è impugnabile con gli stessi rimedi e negli stessi termini stabiliti per l’istanza di ammissione.
Nel caso concreto l’ammissione è stata revocata d’ufficio, all’esito degli accertamenti della Guardia di Finanza, e non su richiesta dell’Amministrazione. Trova quindi applicazione il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568 cod. proc. pen. Il ricorso diretto ex art. 569 cod. proc. pen. non è pertanto ammissibile. L’atto proposto era stato indirizzato al Presidente della Corte di appello ai sensi dell’art. 99 ed è stato trasmesso alla Corte.
La Corte qualifica quindi il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
Nota della Redazione
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