Sequestro preventivo per confisca tributaria: periculum in mora da motivare (Cass. pen. Sez. III n. 2803 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Non è ammesso alcun automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca. Il riferimento alle sole pendenze erariali, senza raffronto tra l’importo del profitto e il patrimonio dei destinatari, integra motivazione apparente. In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ex art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 29 marzo 2024, con cui il Tribunale del Riesame ha annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, emesso dal G.I.P. nei confronti di due indagati, rispettivamente per il reato di cui all’art. 10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e per quelli di cui agli artt. 4 e 11 del medesimo decreto. Il Tribunale aveva disposto la restituzione del denaro e dei beni in sequestro.

Il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 321, commi 1, 2 e 2 bis, cod. proc. pen. e 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo che la motivazione del decreto sul periculum in mora, pur concisa, dovesse ritenersi adeguata, avendo il G.I.P. valorizzato le pendenze erariali e l’importo elevato delle somme oggetto delle violazioni tributarie.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, che ha richiesto la concisa motivazione del periculum in mora anche per il sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen. Il decreto deve spiegare perché si anticipino gli effetti della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

Il contenuto motivazionale si modula non in base alla qualificazione formale della confisca come obbligatoria o facoltativa, ma ai riflessi del giudizio prognostico sull’an del sequestro. Detta distinzione è ritenuta artificiosa e foriera di conseguenze illogiche: la natura obbligatoria della confisca non rende obbligatorio anche il sequestro, poiché il giudice “può”, e non “deve”, adottare la misura cautelare.

Il provvedimento, per il sequestro di cose profitto del reato, deve quindi soffermarsi sulle ragioni per cui il bene potrebbe, nelle more, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. L’evoluzione successiva (Sez. III n. 47054 del 22/09/2022 e Sez. III n. 37727 del 22/06/2022) ha escluso ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca ex art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000.

Nel caso di specie il Tribunale ha fatto buon governo di tali coordinate. Il G.I.P. aveva erroneamente affermato la superfluità della motivazione sul periculum in mora e aveva addotto le sole “pendenze erariali”, riferimento ritenuto generico, perché privo di raffronto tra l’importo del profitto dei singoli reati e il patrimonio dei destinatari. Nessuna distinzione era stata operata tra le posizioni soggettive degli indagati e delle società coinvolte, una delle quali si era impegnata in rateizzazioni del debito tributario, regolarmente adempiute. Correttamente il Tribunale ha richiamato l’impossibilità di integrare la motivazione apparente o carente in tema di periculum (Sez. III n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024).

Il ricorso non si confronta con tali considerazioni e propone censure motivazionali e valutazioni di merito estranee al giudizio di legittimità. La Corte ribadisce che l’impugnazione avverso ordinanze in materia di sequestro è ammessa, ex art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Tali vizi non sono configurabili. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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