Colloqui del detenuto e congiunti: suoceri e cognata rientrano nella nozione (Cass. pen. Sez. I n. 12692 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinamento penitenziario, la qualità di congiunto, cui l’art. 18 legge n. 354 del 1975 subordina l’ammissione ai colloqui visivi del detenuto, va intesa secondo la nozione dettata dall’art. 307, quarto comma, cod. pen., disposizione di portata generale applicabile anche in materia penitenziaria. Ne consegue che rientrano tra le persone ammesse ai colloqui i suoceri del detenuto, quali affini in primo grado, e la cognata, affine in secondo grado, ponendosi i primi nello stesso grado degli ascendenti e dei discendenti e la seconda nello stesso grado dei fratelli e delle sorelle. Il rigetto dell’autorizzazione fondato sull’estraneità di tali soggetti al nucleo familiare convivente costituisce pertanto violazione di legge.

Il Fatto

Un soggetto sottoposto a misura cautelare personale aveva chiesto l’autorizzazione ai colloqui visivi con i suoceri e la cognata. Il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 21.8.2024, aveva rigettato l’istanza sul rilievo che quei soggetti non facessero parte del nucleo familiare convivente con l’indagato.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 18 Ord. Pen., 37 e 39 d.P.R. n. 230 del 2000 e 307, quarto comma, cod. pen. Il ricorrente lamentava che, escludendo dal novero dei congiunti i soggetti indicati, il giudice aveva di fatto disapplicato la nozione penalistica, pacificamente applicabile in materia penitenziaria, con la conseguenza che suoceri e cognata, affini nello stesso grado, dovevano ritenersi prossimi congiunti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ravvisando nell’ordinanza impugnata un’erronea interpretazione delle norme applicabili al caso concreto. Il punto di partenza è testuale: l’art. 18 legge n. 354 del 1975, nel disciplinare i colloqui del detenuto, individua le categorie di persone ammesse in via ordinaria facendo riferimento ai “congiunti”, senza offrirne una definizione autonoma.

Per colmare tale lacuna la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui in tema di ordinamento penitenziario la qualità di congiunto va intesa ai sensi dell’art. 307, quarto comma, cod. pen. (Sez. 1 n. 4641 del 14/9/2021, dep. 2022, Ministero, in motivazione), trattandosi di disposizione definibile di portata generale (Sez. 1 n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, in motivazione).

La norma richiamata elenca come prossimi congiunti “gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado …”. Su questa base la Corte opera la qualificazione: i suoceri sono affini in primo grado e si collocano nello stesso grado degli ascendenti e dei discendenti; la cognata, sorella della moglie, è affine in secondo grado e si pone nello stesso grado dei fratelli e delle sorelle, secondo il richiamo all’art. 78 cod. civ..

Da ciò deriva la conseguenza decisiva sul piano del potere dell’autorità competente: il motivo posto a fondamento del rigetto, cioè l’estraneità dei richiedenti al nucleo familiare convivente, non rientra tra quelli per i quali l’autorità preposta a decidere sui colloqui con i familiari può legittimamente negare l’autorizzazione. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame dell’istanza alla luce dei principi richiamati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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