Associazione mafiosa storica e nuova articolazione: ricorso aspecifico inammissibile (Cass. pen. Sez. V n. 3358 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari adottati dal giudice del riesame, il controllo di legittimità non consente alcuna revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato e dell’adeguatezza della misura. La doglianza che contesti la sussistenza del reato associativo passando attraverso un processo rivalutativo di tipo probatorio e fattuale è inammissibile per aspecificità. In tema di art. 416-bis cod. pen., la figura del gruppo mafioso a soggettività differente costituisce fattispecie associativa intermedia tra mafie nuove e mafie storiche, dotata di autonoma capacità di esteriorizzare il potere intimidatorio. Il vaglio di legittimità sulle intercettazioni resta circoscritto alla manifesta illogicità della motivazione, costituendo l’interpretazione del linguaggio dei conversanti questione di fatto rimessa al giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato, nei suoi confronti, l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. in relazione al delitto di associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis cod. pen., in permanenza su un territorio della Sicilia orientale.

Con un unico motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale, lamentando l’assenza di elementi dimostrativi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della sua concreta estrinsecazione. Egli sostiene che la forza di intimidazione debba derivare dal gruppo e non dal prestigio criminale del singolo, e che manchino riscontri sul carattere mafioso dell’aggregato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché aspecifico. Il motivo, nel confronto parziale con il provvedimento impugnato, formula doglianze che attingono il merito e mirano a una rivalutazione probatoria finalizzata a una diversa ricostruzione della vicenda, non deducibile in sede di legittimità.

Il Collegio ribadisce che alla Corte di cassazione non possono essere sottoposti giudizi di merito: nessun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali né di riconsiderazione delle esigenze cautelari è conferito. Ove il provvedimento impugnato esponga le ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti, non si espone a censura, neppure quando si contesti la sussistenza stessa del reato sotto il profilo giuridico, se la contestazione passa attraverso un processo rivalutativo.

La Corte richiama il principio per cui il sindacato sulle intercettazioni è limitato alla manifesta illogicità della motivazione, poiché l’interpretazione del linguaggio adoperato dai conversanti, anche se criptico, è questione di fatto (Sez. U n. 22471 del 26.02.2015). Nel caso concreto i giudici di merito hanno congruamente spiegato il significato delle espressioni captate e il loro inserimento nella cornice associativa.

Quanto alla qualificazione del sodalizio, la Corte osserva che il ricorso non confronta l’impostazione dei giudici di merito, secondo cui non si tratta di un’associazione di nuova costituzione ma dell’articolazione attuale di un clan storico, la cui sussistenza è stata accertata con sentenze passate in giudicato. Viene richiamata la figura del gruppo mafioso a soggettività differente, elaborata da Sez. II n. 24901 del 17.05.2024: il sodalizio composto da soggetto già condannato in via definitiva per art. 416-bis cod. pen. e da altri aggregatisi, che mutua per gemmazione i caratteri dell’organizzazione in passato operante sullo stesso territorio.

Il ricorrente, inoltre, attacca solo la parte gradata del provvedimento e non considera che l’estrinsecazione dei caratteri mafiosi — capacità intimidatoria, assoggettamento e omertà — è desunta da plurimi elementi, tra cui la presenza costante sul territorio e le modalità tipicamente mafiose delle condotte. Il motivo, in definitiva, non considera il complessivo impianto probatorio su cui poggia la ricostruzione impugnata: da qui l’inammissibilità, con condanna alle spese e versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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