Prova dell’animus necandi indiretta e insindacabilità delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. I n. 3401 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni dell’imputato, la prova dell’animus necandi ha natura indiretta e va desunta da elementi esterni, segnatamente dalle caratteristiche concrete dell’azione, valutate con prognosi postuma riferita alla situazione presente al momento del fatto e alle condizioni umanamente prevedibili. In quest’ottica assumono valore determinante la potenzialità offensiva dell’arma, la forza del colpo, la sede corporea attinta, l’insistenza nella condotta aggressiva, le minacce pregresse e il movente. Il giudizio sulle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti. Il controllo di cassazione investe completezza, logicità e coerenza della motivazione, senza sconfinare nella valutazione delle prove.
Il Fatto
La Corte di appello confermava la decisione di primo grado, che aveva dichiarato l’imputato colpevole di tentato omicidio e di porto ingiustificato di arma impropria, in continuazione tra loro, riducendo la pena principale a sette anni e dieci mesi di reclusione e ribadendo il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la ricostruzione accreditata, l’imputato, all’interno del proprio esercizio commerciale, aveva afferrato la vittima da tergo e l’aveva attinta al collo con una lama lunga oltre dieci centimetri. La persona offesa, bloccando la mano dell’aggressore, era riuscita a sottrarsi e a guadagnare l’uscita. La difesa contestava in cassazione la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo la configurabilità della sola lesione aggravata, e censurava il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ricorda che il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per valorizzare una ricostruzione alternativa della vicenda, una volta che essa sia stata ripudiata dal giudice d’appello con argomentazioni pertinenti. Il controllo resta circoscritto alla completezza, logicità e coerenza della motivazione, oltre il quale si sconfinerebbe inammissibilmente nel fatto.
La valutazione delle prove, la soluzione delle divergenze dichiarative e l’indagine sulla maggiore persuasività dell’una o dell’altra versione appartengono alla sede di merito. Da qui l’inidoneità delle censure difensive, che miravano a riproporre in cassazione un diverso scenario dell’accaduto.
Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che rispetto all’omicidio tentato la prova dell’animus necandi ha natura indiretta e va desunta dagli elementi della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, meglio esprimono il fine perseguito dall’agente. Le caratteristiche dell’azione vanno apprezzate in concreto, con prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all’imputato al momento del fatto.
La sentenza impugnata non si è discostata da tale approccio: la prova dell’elemento psicologico è stata raggiunta sulla base della potenzialità offensiva dell’arma, della forza del colpo, della sede corporea attinta, dell’insistenza nella condotta aggressiva, delle minacce pregresse e del movente, tutti elementi apprezzati nel contesto di dolosa preordinazione omicida.
Quanto al secondo motivo, il diniego delle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto insindacabile in legittimità, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti. La Corte territoriale ha richiamato specifici indici ostativi di ordine soggettivo, ritenuti recessivi rispetto ad ogni altro elemento prospettato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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