Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 3522 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo vizi di motivazione, si risolva nella prospettazione di una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato di legittimità: è preclusa al giudice di cassazione la pura rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti. L’apprezzamento delle prove è riservato in via esclusiva al giudice di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 5 marzo 2024, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 7 febbraio 2022, rideterminava la pena inflitta al ricorrente in anni due, mesi otto e giorni quindici di reclusione, oltre a euro 648,00 di multa, in ordine al reato di furto in abitazione aggravato.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con due motivi il vizio di motivazione in relazione all’eccepita carenza dell’elemento soggettivo del reato e, ulteriormente, il vizio di motivazione e la violazione di legge per non essere desumibili, al di là di ogni ragionevole dubbio, i motivi di ricorrenza della sua responsabilità penale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Ha ribadito, in primo luogo, che esula dai poteri della Cassazione la «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U n. 6402 del 30.04.1997, Dessimone).

I giudici di legittimità hanno poi osservato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione. È rimasta infatti preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. V n. 17905 del 23.03.2006, Baratta).

Ne consegue che in sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. VI n. 22445 del 08.05.2009, Candita).

Applicando tali coordinate, la Corte ha rilevato che il ricorrente invocava in realtà una considerazione alternativa del compendio probatorio e, dunque, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito nella valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *