Debito fuori bilancio riconoscibile per utilità anche se il contratto è nullo (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 66 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento di cui all’art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 267/2000 è atto costitutivo dell’obbligazione e non opera come sanatoria del contratto nullo né come ricognizione di un preesistente rapporto di debito. La nullità del contratto per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam non preclude il riconoscimento del debito fuori bilancio, ma rileva nella valutazione complessiva dell’ente in ordine alla remunerabilità della prestazione. Il limite del riconoscimento è segnato dall’utilità e dall’arricchimento effettivamente acquisiti dall’ente; la parte di costo corrispondente al margine di guadagno del contraente resta a carico del soggetto che ha agito in violazione delle norme sulla spesa. In caso di affidamento orale resta ferma la necessità della forma scritta per la valida esistenza degli atti della pubblica amministrazione.

Il Fatto

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha trasmesso alla Sezione di controllo una richiesta di parere formulata dal Comune di Avio, in ordine alla possibilità di riconoscere legittimamente un debito fuori bilancio generato da un incarico affidato non per iscritto, ma solo oralmente, sussistendo in ogni caso il presupposto di una reale utilità e di un arricchimento per l’ente.

Il quesito riguarda la riconoscibilità del debito ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), TUEL e muove dal contrasto tra la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, che ammette tale ipotesi, e la precedente deliberazione della Sezione di Trento che invece l’aveva negata. Il parere è stato reso ai sensi dell’art. 6, comma 3-ter, d.P.R. n. 305/1988.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione afferma l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo, perché proveniente dal Presidente della Provincia autonoma “anche per conto” degli enti locali, e sotto il profilo oggettivo, perché la questione attiene alla materia della contabilità pubblica. La funzione consultiva resta circoscritta a questioni di carattere generale e astratto e non può investire la concreta attività gestionale, riservata agli amministratori dell’ente.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina: l’art. 194 TUEL consente di riconoscere i debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente nell’espletamento di pubbliche funzioni. Il comma 4 del medesimo art. 191 stabilisce che, nella parte non riconoscibile, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. La disciplina si applica al territorio provinciale per il richiamo dell’art. 49, comma 2, della legge provinciale n. 18 del 2015.

La Sezione passa in rassegna la giurisprudenza della Cassazione. Viene richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26657 del 2014, secondo cui il rapporto non è riferibile all’ente ma intercorre tra il privato e il funzionario che ha assunto l’impegno; l’effetto ricorre anche quando il contratto sia privo di forma scritta (Cass. n. 30109 del 2018). Si richiama poi la giurisprudenza secondo cui il riconoscimento presuppone l’esistenza di un valido titolo negoziale (Cass. n. 5480 del 2024). Le Sezioni Unite n. 29178 del 2020 hanno chiarito che la delibera di riconoscimento non è una mera regolarizzazione contabile, ma offre la possibilità di assumere tra le obbligazioni dell’ente l’equivalente di quanto accertato come utilità. Il riconoscimento non introduce una sanatoria per i contratti nulli né deroga al regime dell’indebito arricchimento (Cass. n. 1510 del 2015).

La Sezione muove dall’art. 1173 cod. civ. per rilevare che l’obbligazione non sorge necessariamente solo dal contratto. Richiama la giurisprudenza contabile delle Sezioni Sicilia e Campania, secondo cui la violazione delle norme sulla corretta disposizione della spesa interrompe il rapporto organico e rende irrilevante la patologia del contratto, venendo in considerazione “solo gli effetti, se vantaggiosi”. La Sezione giurisdizionale Puglia n. 668 del 2021 ha chiarito che il riconoscimento sana il debito sotto il profilo meramente contabile, senza toccare il momento patologico del contratto, mentre la parte di costo coincidente con il guadagno del contraente resta estranea all’arricchimento e non è riconoscibile.

Il Collegio condivide la lettura evolutiva espressa dalla Sezione Piemonte nella delibera n. 179 del 2024. Ne deriva che la nullità per difetto di forma scritta non ha carattere ostativo, ma assume rilievo in una valutazione complessiva che richiede una valida istruttoria, una corretta motivazione e l’accertamento delle cause dell’obbligo, con le consequenziali responsabilità. Il limite di riconoscibilità è l’utilità acquisita dall’ente, da accertare su evidenze concrete: l’entità del potenziale danno erariale corrisponde all’ammontare dei pagamenti dedotto il quantum dell’utilità ricevuta, con la somma residua a carico del disponente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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