Giudizio di ottemperanza e diniego delle astreintes per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 2055 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e assegna un termine per l’integrale esecuzione, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: va negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative da valutare in concreto. Tra tali ragioni rilevano i vincoli normativi e di bilancio gravanti sul debitore pubblico e l’esiguità del debito, che rendono la sanzione eccessivamente afflittiva e potenzialmente fonte di locupletazione.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero resistente a erogare in favore del ricorrente il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, pari a euro 500,00 annui, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione, che però non aveva adottato alcun adempimento.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento di euro 2.500,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo. La sentenza di condanna è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata: da tale notificazione decorre il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha contestato il credito nell’an né nel quantum, né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza.
Ne consegue l’assegnazione all’amministrazione del termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento. Per l’ipotesi di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, con relazione finale alla Sezione e compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio respinge invece la domanda di condanna alla penalità di mora. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, il Tribunale ricorda che la valutazione va condotta avuto riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie assumono rilievo, da un lato, le specifiche difficoltà di adempimento collegate ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica; dall’altro, l’esiguità del debito, che rende l’invocata misura eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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