Cessazione della materia del contendere per rettifica in autotutela del punteggio concorsuale (TAR Lazio n. 1046 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., definisce la controversia nel merito e presuppone una sopravvenienza amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, sì da non residuare alcuna utilità alla decisione di merito. La rettifica in autotutela del punteggio concorsuale, che riconosca il titolo in precedenza omesso, integra tale sopravvenienza satisfattiva. In tal caso la declaratoria di cessazione si accompagna alla condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, in ragione della sua soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla procedura straordinaria di reclutamento del personale dirigenziale scolastico di cui al D.M. n. 107/2023, conseguendo un punteggio finale convertito su base decimale pari a 8,00 punti. Ha impugnato la graduatoria definitiva del 9 agosto 2024, come rettificata il 19 agosto 2024, nella parte in cui non le è stato riconosciuto il maggior punteggio di 0,75 punti per i titoli di cui ai punti B.6) e B.7) della Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017, relativi all’incarico di funzione strumentale e di membro dei comitati per la valutazione.

La ricorrente aveva trasmesso reclamo all’Amministrazione il 3 agosto 2024 senza ottenere riscontro. Ha quindi chiesto, previa tutela cautelare, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, l’accertamento del punteggio spettante pari a 8,075 e la condanna dell’Amministrazione alla rettifica della graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha depositato una relazione di chiarimenti con cui ha dato atto di aver svolto approfondimenti istruttori e di aver accertato la sussistenza del titolo professionale indicato nel ricorso. L’istituzione scolastica aveva confermato il conferimento degli incarichi di funzione strumentale per gli anni scolastici indicati.

In esito a tale verifica, l’Amministrazione ha esercitato il potere di autotutela, riconoscendo alla ricorrente il punteggio reclamato di 0,75 punti, come comunicato con nota del 12 agosto 2025. Successivamente, in data 18 dicembre 2025, è stata pubblicata una nuova graduatoria contenente le correzioni derivanti dall’esecuzione di pronunce giurisdizionali e dalle rettifiche in autotutela, tra cui quella disposta in favore della ricorrente, con riconoscimento del punteggio finale di 8,075.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito quando la successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, richiamando Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823. La pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulta pienamente soddisfatta mediante la rettifica in autotutela del provvedimento gravato, non residuando alcuna ulteriore utilità concreta dalla pronuncia giurisdizionale.

In conclusione, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. Tenuto conto dell’esito del giudizio e della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha di fatto riconosciuto la fondatezza del ricorso, le spese di lite sono poste a carico di quest’ultima e liquidate ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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