Carta docente, inottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2053 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, costituisce il presupposto per l’esperibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Decorso inutilmente tale termine, e accertato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza al giudicato e assegna un nuovo termine per l’adempimento. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le spese dell’ufficio commissariale.
Il Fatto
Con una sentenza del Giudice del Lavoro, il Ministero resistente era stato condannato a riconoscere in favore di una docente il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, per il periodo compreso tra l’anno scolastico 2018/19 e l’anno 2023/24.
Il titolo veniva notificato a mezzo PEC al Ministero, che riceveva la notifica in data 25.3.24. Da quel momento decorreva il termine dilatorio di centoventi giorni senza che l’amministrazione adottasse alcun adempimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’erogazione dell’importo di euro 3.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla verifica dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente; rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Questa è la condizione che legittima il ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
Sul piano del merito, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato. Il Tribunale assegna al resistente il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai doveri istituzionali dell’ufficio. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Nota della Redazione
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