Condanna per delitto ostativa alla nomina a guardia particolare giurata (TAR Lombardia n. 2024 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di nomina a guardia particolare giurata, l’art. 138 del TULPS richiede, quale requisito necessario per l’approvazione della domanda, che l’istante non abbia riportato condanna per delitto. Detta condanna costituisce causa ostativa all’accoglimento dell’istanza, non venendo meno per effetto della concessione della sospensione condizionale della pena e della successiva estinzione del reato. Il beneficio, infatti, incide soltanto sulla concreta esecuzione della sanzione penale e non sull’accertamento giudiziale dell’illiceità del fatto, né elimina gli ulteriori effetti penali ed extrapenali della condanna.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Milano ha disposto la non approvazione della nomina a guardia particolare giurata, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni asseritamente patiti.
Il diniego si fondava sulla circostanza che l’interessata era stata condannata alla pena di otto mesi di reclusione per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 138 del r.d. n. 773/1931, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo la rilevanza della sospensione condizionale e dell’intervenuta estinzione del reato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla disciplina della procedura di nomina delle guardie particolari giurate, dettata dall’art. 138 del TULPS, il cui primo comma prescrive espressamente, quale requisito necessario per l’approvazione della domanda, che l’istante non abbia riportato condanna per delitto.
Il Collegio osserva che è pacifico che la ricorrente sia stata condannata per il reato di cui all’art. 495 c.p., per una tipologia di reato rientrante nel capo dei delitti contro l’ordine pubblico del codice penale. Ne deriva che la condanna irrevocabile integra la causa ostativa prevista dalla norma richiamata.
Il Tribunale affronta poi la questione centrale del giudizio: la rilevanza della sospensione condizionale e della successiva estinzione del reato. Sotto il primo profilo, si rileva che il beneficio della sospensione incide soltanto sulla concreta esecuzione della sanzione penale e non sull’accertamento giudiziale dell’illiceità del fatto storico commesso dalla ricorrente.
Sotto il secondo profilo, l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p. produce solo l’effetto della non esecuzione delle pene principali ed accessorie e non comporta l’estinzione degli effetti penali ed extrapenali diversi da quelli espressamente previsti. La Corte richiama, in proposito, il precedente della Cass. pen., Sez. II, n. 6017 del 2024.
Il Collegio rileva inoltre che l’estinzione del reato era stata soltanto asserita e mai accertata dal Giudice dell’Esecuzione con provvedimento espresso. In forza di tali ragioni, l’impugnativa è respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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