Ottemperanza per la carta elettronica del docente: obbligo di esecuzione del giudicato del giudice ordinario da parte del Ministero (TAR Lazio n. 13105 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato, senza poter sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal titolo esecutivo. La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata nelle forme di legge, che condanna l’amministrazione a mettere a disposizione del docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, deve trovare esecuzione nel termine assegnato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la predetta carta o altro strumento equipollente. Nonostante il giudicato e la notifica ai fini esecutivi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato corso alla statuizione di condanna. La parte ricorrente adiva quindi il TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la regolarità del titolo esecutivo: la sentenza risultava passata in giudicato e notificata all’Amministrazione nelle forme prescritte dalla legge, con decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione. Ha altresì affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza, nonostante la formale costituzione in giudizio. Richiamando il principio giurisprudenziale per cui, in tema di onere della prova, spetta al debitore dimostrare l’adempimento, il TAR ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente.
Il giudice ha quindi precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo ormai coperti dal giudicato. L’Amministrazione è stata perciò condannata a dare esecuzione alla decisione, con obbligo di adempimento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato fin da ora il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della parte ricorrente entro 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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