Permesso di soggiorno e reati ostativi: diniego vincolato anche con legami familiari (TAR Lombardia n. 2004 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, adottato nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati ostativi indicati dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, costituisce atto vincolato. La valutazione sulla pericolosità sociale è già compiuta a monte dal legislatore, con la conseguenza che la preclusione automatica non può essere superata né dalla risalenza nel tempo della condanna, né dalla disponibilità di un’occupazione regolare, né dall’inserimento sociale maturato. La condanna ostativa rileva anche se non definitiva e se irrogata mediante patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Il bilanciamento con la tutela della vita familiare è dovuto solo in presenza di vincoli familiari effettivi e può risolversi a favore dell’ordine e della sicurezza pubblica quando lo straniero abbia manifestato la propria indole delittuosa proprio nel periodo di regolare soggiorno.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Milano, in data 09.12.2021, ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il diniego dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, confermando il precedente provvedimento della Questura. Quel diniego era motivato sulla pericolosità sociale del richiedente, gravato da precedenti penali e di polizia, tra cui una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per omesso bilanciamento con la tutela dei legami familiari e l’inserimento sociale e lavorativo. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 331/2022, non ritenuta sussistente la fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che non ammette in Italia lo straniero condannato per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta. Il successivo art. 5, comma 5, impone il rifiuto o la revoca del titolo quando manchino i requisiti richiesti.
Poiché il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, il provvedimento del Questore integra un atto dovuto, trattandosi di reato ostativo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Il carattere ostativo opera anche se la condanna non è definitiva ed è stata irrogata mediante patteggiamento, come confermato indirettamente dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 dell’8 maggio 2023.
Ne discende la piena legittimità del diniego, atto vincolato e sufficientemente motivato mediante l’indicazione della condanna ostativa. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la preclusione automatica non può essere superata né dalla risalenza della condanna né dalla disponibilità di un’occupazione regolare, essendo la pericolosità già valutata dal legislatore (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 485 del 2024).
Solo in presenza di vincoli familiari l’Autorità di pubblica sicurezza deve operare il bilanciamento tra sicurezza pubblica e vita familiare. Nel caso di specie l’Amministrazione ha effettivamente valutato i legami familiari, ritenendoli insufficienti a superare la prognosi di pericolosità. Lo straniero ha manifestato la propria indole delittuosa proprio nel periodo di regolare soggiorno, sicché la tutela dell’unità familiare cede di fronte all’interesse superiore dell’ordine e della sicurezza pubblica, senza che occorra spiegare analiticamente perché i vincoli siano stati ritenuti subvalenti (Cons. Stato, Sez. III, n. 2654/2018).
Infine, la posizione lavorativa non è idonea a prevalere sul giudizio di pericolosità, a fronte dell’allarme sociale ingenerato e della prognosi di recidiva. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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