Payback dispositivi medici: attività regionale vincolata e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 10680 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per gli anni 2015-2018, costituisce un contributo di natura solidaristica, legittimo e proporzionato, che non lede l’affidamento né il diritto di iniziativa economica delle imprese, già edotte sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento. Gli atti regionali e provinciali che definiscono l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e quantificano gli importi dovuti non sono espressione di potere autoritativo, ma di attività interamente vincolata di accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur: la relativa controversia, involgente un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le linee guida del 6 ottobre 2022, gli accordi Stato-Regioni e, con motivi aggiunti, l’avviso regionale relativo al meccanismo deflattivo introdotto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema di ripiano, contestando altresì la quantificazione degli importi e la violazione delle garanzie procedimentali. Ha inoltre impugnato i provvedimenti con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato gli elenchi delle aziende tenute al ripiano per il quadriennio.
Il giudice amministrativo ha accolto l’istanza cautelare monocratica, confermata in sede collegiale, e la società ha dichiarato di aver aderito alla misura deflattiva, versando la somma prevista, pur mantenendo interesse alla definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha escluso la lesione dell’art. 41 Cost. e del principio di irretroattività, qualificando il payback come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge ex art. 23 Cost. Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 del tetto di spesa nazionale al 4,4% e dell’obbligo di ripiano in caso di superamento, sicché alcun legittimo affidamento poteva essersi consolidato nella conservazione integrale del prezzo di vendita. Sulla scorta di tale quadro, il Tribunale ha dichiarato infondate le censure avverso gli atti statali, in continuità con i propri precedenti (sentt. nn. 11550 e 23728 del 2025; nn. 471, 2672 e 3694 del 2026).
Quanto agli atti regionali di ripiano, il TAR ha rilevato che l’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 attribuisce alle Regioni un ruolo meramente attuativo-esecutivo: esse verificano la documentazione contabile, definiscono l’elenco delle aziende e quantificano le quote di ripiano secondo percentuali e criteri già fissati dalla legge e dai decreti ministeriali, senza alcun margine di discrezionalità, neppure tecnica. Si tratta di attività interamente vincolata, priva di spendita di potere autoritativo, all’esito della quale sorge un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, con diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo.
Conseguentemente, richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite (nn. 28429/2022, 8188/2022, 10089/2020), il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle doglianze relative agli atti regionali, spettando la controversia al giudice ordinario, e ha rigettato il ricorso per la parte concernente gli atti statali. Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece ritenuto infondato: il meccanismo deflattivo di cui all’art. 7 del d.l. n. 95/2025 è un beneficio facoltativo, non discriminatorio e non lesivo del diritto di difesa, essendo rimessa alla libera scelta dell’impresa l’alternativa tra l’adesione agevolata e la coltivazione del giudizio sull’an.
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Nota della Redazione
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