Inottemperanza alla carta docente e commissario ad acta per il pagamento (TAR Lombardia n. 1745 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna al pagamento di somme, la mancata contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 integrano gli estremi dell’inottemperanza. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora, ove richiesta, può essere negata quando risulti manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso, dell’entità delle somme e del comportamento dell’amministrazione.

Il Fatto

Con sentenza n. 4463/2023, depositata il 27.02.2024, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha condannato il Ministero resistente a mettere a disposizione della ricorrente la c.d. carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna alle spese in favore dei procuratori costituiti.

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza a tale sentenza, al fine di conseguire il rilascio della carta per gli anni indicati. Il Ministero si è costituito in giudizio senza formulare deduzioni né fornire indicazioni sull’andamento della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto delimitato l’oggetto del giudizio. L’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano, poiché rispetto a esse, distratte in favore dei difensori, non è stata esperita alcuna azione.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato; è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi, non ha contestato il credito nell’an e nel quantum, né ha fornito elementi sullo stato della procedura.

Ne è derivata la declaratoria di inottemperanza, con assegnazione al Ministero del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Quanto alla penalità di mora, pure richiesta, il Tribunale l’ha ritenuta manifestamente iniqua, in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, nonché dell’entità delle somme pretese. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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