Improcedibile il ricorso quando l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione elimina l’interesse (TAR Lombardia n. 1863 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il privato vi dia spontanea esecuzione, non potendo l’eventuale annullamento arrecare alcuna utilità concreta. La condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 26, comma 1, cod. proc. amm. presuppone, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. La sanzione pecuniaria ex art. 26, comma 2, cod. proc. amm. richiede che l’azione o la resistenza in giudizio sia temeraria, per la chiara consapevolezza della non spettanza del risultato ovvero per un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale.

Il Fatto

La ricorrente, una società titolare di un supermercato, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di una tettoia realizzata lungo il fronte dell’edificio, in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il provvedimento è stato adottato dopo che questo Tribunale, con precedente sentenza, aveva annullato l’accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall’amministrazione.

Nel corso del giudizio il Cons. Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento dell’accertamento. La ricorrente ha quindi dato spontanea esecuzione all’ordinanza di demolizione e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. I controinteressati hanno chiesto la condanna della ricorrente alle spese ex art. 26 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, a seguito dell’integrale esecuzione dell’atto impugnato, dall’eventuale decisione di merito non può derivare alcuna utilità. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo più utile l’eliminazione dell’ordinanza dal mondo giuridico.

Quanto alle spese, il Tribunale ha respinto la domanda dei controinteressati fondata sull’art. 26 cod. proc. amm. La norma consente di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in presenza di motivi manifestamente infondati, ovvero di irrogare la sanzione pecuniaria in caso di azione o resistenza temeraria.

Sul primo profilo, richiamando un proprio precedente e la Cass. civ. Sez. III n. 18745 del 2019, il Collegio ha precisato che la condanna esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, non bastando la mera infondatezza delle tesi. Mala fede e colpa grave devono coinvolgere la condotta processuale nel suo complesso, configurando un vero abuso del potere di agire o resistere.

Quanto al secondo profilo, sulla scorta di Cons. Stato Sez. VI n. 8120 del 2022, l’azione è temeraria solo quando, oltre a essere erronea in diritto, riveli la chiara consapevolezza della non spettanza del risultato o un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale.

Nel caso concreto, il Tribunale ha escluso entrambi i presupposti: non è stata provata la mala fede o la colpa grave, né è emerso un contegno processuale anomalo. Rileva, in senso contrario, che l’amministrazione aveva rilasciato l’accertamento di compatibilità paesaggistica, previo parere positivo della Soprintendenza, a conferma di una non manifesta contrarietà dell’intervento alle disposizioni di tutela. La richiesta è stata quindi respinta e le spese sono state compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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