Esclusione per debito tributario non definitivamente accertato e criteri di gravità (TAR Campania n. 3241 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione per violazioni non definitivamente accertate agli obblighi tributari, prevista dall’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, non opera in modo automatico. Essa richiede una valutazione discrezionale in ordine alla permanente sussistenza dei requisiti di integrità/moralità e di affidabilità finanziaria dell’operatore economico. La gravità della violazione si misura sul rapporto tra l’importo del debito, al netto di sanzioni e interessi, e il valore dell’appalto, secondo la soglia del 10 per cento fissata dall’art. 3 dell’allegato II.10. Non rilevano, in assenza di riscontro normativo, criteri ulteriori quali la singolarità della violazione, il fatturato complessivo o il numero degli affidamenti conseguiti.
Il Fatto
La società ricorrente partecipa alla procedura negoziata indetta da un Comune campano e affidata per lo svolgimento a una Centrale Unica di Committenza, finalizzata all’affidamento biennale del servizio di refezione scolastica. Ne risulta vincitrice. In sede di verifica dei requisiti, la stazione appaltante rileva a suo carico un’esposizione debitoria verso l’Agenzia delle Entrate per violazioni non definitivamente accertate agli obblighi tributari.
La Centrale Unica di Committenza la esclude, disponendo contestualmente la segnalazione all’ANAC per la non veritiera dichiarazione resa in domanda di partecipazione sull’insussistenza di gravi violazioni. Segue l’aggiudicazione in favore della seconda classificata. La società impugna l’esclusione, l’aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica mediante subentro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta anzitutto l’istanza istruttoria volta ad acquisire documentazione sull’archiviazione del procedimento ANAC. L’eventuale archiviazione non incide sul giudizio: il provvedimento di esclusione non si fonda sulle determinazioni dell’Autorità, che operano su un distinto piano sanzionatorio ai sensi dell’art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023, ma sull’apprezzamento della rilevanza del debito tributario ai fini della permanenza in gara.
Nel merito, il primo motivo non convince. Il debito, calcolato al netto di sanzioni e interessi come impone l’art. 3 dell’allegato II.10 del d.lgs. n. 36/2023, ammonta comunque a una cifra che supera di gran lunga il 10 per cento del valore dell’appalto. Il lamentato difetto di istruttoria non assume quindi portata invalidante.
Il Collegio ricostruisce la natura della causa di esclusione. L’art. 95, comma 2, presenta carattere composito. Da un lato, la omissione tributaria viola il dovere di solidarietà economico-sociale fondato sul combinato disposto degli artt. 2 e 53 della Costituzione. Dall’altro, l’esposizione debitoria contesta una prognosi negativa sulla capacità del concorrente di assolvere esattamente agli oneri economici connessi all’esecuzione della commessa.
Ne deriva che l’esclusione non è automatica, ma richiede una valutazione discrezionale sulla concomitante sussistenza dei requisiti di integrità e di affidabilità finanziaria, basata sull’entità del debito in rapporto al valore dell’appalto. Il Tribunale richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7219 del 2023 e TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, n. 984 del 2024.
Applicando tali coordinate, la Centrale ha motivato in modo sintetico ma esaustivo: ha tratto l’integrità dalla dichiarazione non veritiera e l’affidabilità dal notevole importo dell’esposizione debitoria. Gli ulteriori criteri invocati dalla ricorrente — singolarità della violazione, fatturato, numero di affidamenti — non trovano riscontro normativo. Anzi, osserva il Collegio, proprio il mancato adempimento nonostante l’entità del fatturato e la numerosità degli incarichi depone per una gestione finanziaria insoddisfacente.
Quanto all’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, il richiamo è inconferente: la fattispecie non attiene al grave illecito professionale, bensì alle violazioni agli obblighi tributari. Il ricorso è respinto, con rigetto delle connesse domande di inefficacia e di risarcimento, e condanna della ricorrente alle spese in favore del Comune e dell’aggiudicataria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.