Parere sfavorevole sulla costituzione di Newco per il riordino degli assets idrici (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 221 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Sezione regionale di controllo rende ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 non si esaurisce nella verifica formale della deliberazione di acquisizione di una partecipazione societaria, ma investe la motivazione analitica dell’atto. L’onere motivazionale non è assolto da mere ripetizioni del dato legale o da affermazioni apodittiche, ed è invece soddisfatto anche da una motivazione sintetica, purché idonea a disvelare l’iter logico e procedimentale seguito. Nell’ambito della verifica sulla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, la Sezione valuta la congruità della scelta rispetto a soluzioni alternative comparabili: l’omessa considerazione di un’opzione praticabile, espressamente contemplata dalla documentazione negoziale, integra il difetto di motivazione analitica e conduce al parere sfavorevole.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui intende acquisire una partecipazione in una Newco S.r.l. a totale partecipazione pubblica, costituita insieme ad altri comuni della provincia, per una quota pari a un esborso di 812 euro. L’operazione si inserisce in una più ampia riorganizzazione del servizio idrico integrato, finalizzata a riunire la titolarità della concessione di utilizzo degli assets idrici presso il gestore unico in-house già affidatario del servizio per tutti i comuni della provincia.
La richiesta di parere riguarda esclusivamente la fase 4 del progetto, ossia la costituzione della Newco, essendo già completate le fasi relative alle approvazioni di ambito, alle assemblee societarie e alla stipula del contratto di affitto del ramo d’azienda extra-ATO. Il percorso delineato nel documento programmatico prevede, dopo la costituzione, una scissione mediante scorporo, il subentro della Newco nel contratto di affitto e, infine, la fusione per incorporazione della Newco nel gestore unico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto i parametri di controllo dettati dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, distinguendo i profili di conformità a legge da quelli di sana gestione finanziaria. Sul primo versante colloca la verifica della compatibilità tra oggetto sociale e finalità istituzionali, il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e delle prescrizioni degli artt. 7 e 8 del TUSP; sul secondo la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e la coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Il punto decisivo attiene alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali. La Sezione rileva che l’unica soluzione presa in considerazione dall’ente è la creazione di una nuova società strumentale su cui far transitare lo scorporo del ramo d’azienda. Tuttavia, un’opzione comparabile risulta espressamente prevista dal contratto di affitto del ramo d’azienda, che contempla la possibilità che il gestore unico proceda all’acquisto diretto del ramo in caso di risoluzione o scadenza del contratto, a fronte del pagamento di un corrispettivo parametrato al valore di rimborso regolatorio.
Da qui il difetto che inficia la deliberazione: la mancanza di una valutazione comparativa tra la costituzione della Newco e l’acquisto diretto del ramo. La Sezione sottolinea inoltre che, poiché l’acquisizione della partecipazione è strumentale a un’operazione più complessa e condizionata, il mancato perfezionamento dell’assetto finale renderebbe la partecipazione stessa in contrasto con le finalità riconosciute dall’art. 4 del TUSP.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue l’accezione oggettiva da quella soggettiva. Quanto alla prima, la società, di nuova costituzione, ha un capitale sociale di 20.000 euro, destinato a coprire i soli costi di governance, e un piano economico finanziario che prevede un utile ante imposte contenuto, alimentato dal canone di affitto incassato in luogo del precedente titolare. Quanto alla seconda, l’impegno richiesto all’ente è di importo esiguo e il rischio è ritenuto basso, poiché il contratto di affitto esclude in capo alla Newco l’esercizio diretto del ramo e l’assunzione dei relativi oneri, con esclusione di ricadute dirette sul bilancio comunale.
Gli ulteriori parametri risultano invece soddisfatti. La Sezione riconosce la coerenza dell’operazione con il divieto di partecipazioni in società c.d. doppione, il rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, l’avvenuta consultazione pubblica e l’adempimento delle prescrizioni dell’art. 8 del TUSP. La carenza motivazionale sul profilo della necessità assorbe però l’esito: la Sezione rende parere sfavorevole, riservandosi di monitorare l’esito dell’operazione nell’ambito del controllo successivo sulla società affidataria.
Nota della Redazione
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