Subentro alloggio ERP richiede convivenza autorizzata da almeno un anno (TAR Lombardia n. 4187 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia residenziale pubblica, ai fini del subentro nell’alloggio per decesso dell’assegnatario, rileva esclusivamente la convivenza autorizzata dall’ente competente per almeno un anno antecedente il decesso. Il requisito temporale si computa dalla data del provvedimento autorizzatorio, non dalla situazione di fatto. La coabitazione priva di autorizzazione, o autorizzata a soli fini assistenziali e temporanei, non produce effetti ai fini del subentro. Il Comune non può valutare la situazione di fatto del richiedente, ma deve attenersi alla situazione in diritto risultante dai provvedimenti adottati.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato al Comune istanza di subentro in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 21, r.r. Lombardia n. 4/2017, dopo il decesso del genitore assegnatario. L’amministrazione aveva respinto l’istanza rilevando che il richiedente aveva spostato la residenza nell’alloggio meno di un anno prima del decesso e che la coabitazione autorizzata nel febbraio 2021 era stata rilasciata a soli fini assistenziali.

Il ricorrente propose istanza di riesame, evidenziando di essersi trasferito per garantire assistenza continua al genitore e di non disporre di altra abitazione. Il Comune confermò il diniego. Il ricorrente impugnò il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo eccesso di potere, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 20, r.r. Lombardia n. 1/2004, sostenendo di aver inoltrato comunicazione e domanda di autorizzazione già nei mesi di settembre e ottobre 2020.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis. In caso di decesso dell’assegnatario possono subentrare i componenti del nucleo, gli ascendenti e i discendenti di primo grado che, già facenti parte del nucleo assegnatario, siano usciti e successivamente rientrati, purché la convivenza sia stata autorizzata da almeno un anno. La prescrizione è contenuta nell’art. 20, r.r. Lombardia n. 1/2004, richiamato dall’art. 28, comma 5-bis, r.r. Lombardia n. 4/2017, e confermata dall’art. 23, comma 12, l.r. Lombardia n. 16/2016, che richiede l’ampliamento del nucleo autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso.

Su questa base il Collegio ha rilevato che dagli atti è incontestato che la convivenza sia stata autorizzata solo con nota del 12 febbraio 2021, quindi meno di un anno prima del decesso. Il requisito temporale non risulta pertanto integrato. Il provvedimento autorizzatorio precisava espressamente che la coabitazione non avrebbe comportato effetti ai fini del subentro e dell’inserimento nel nucleo familiare, trattandosi di autorizzazione temporanea a fini assistenziali.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui le convivenze valorizzabili ai fini del subentro sono solo quelle autorizzate. Il Comune non può considerare la situazione di fatto del richiedente, ma deve attenersi a quella in diritto. La scelta del legislatore regionale di dare rilievo alle sole convivenze autorizzate non è irrazionale, poiché l’autorizzazione presuppone controlli amministrativi sull’effettività dei requisiti.

Il Collegio ha poi escluso che la tesi sostanzialistica del ricorrente potesse trovare accoglimento. Il ricorrente non ha depositato alcun documento a sostegno dell’assunto secondo cui comunicazione e domanda erano state inoltrate già nei mesi di settembre e ottobre 2020. Dalla documentazione di parte pubblica emerge anzi che il cambio di residenza è avvenuto il 4 febbraio 2021 e che la richiesta di coabitazione è stata presentata solo nel gennaio 2021. Il ricorso è stato pertanto respinto e le spese processuali compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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