Estinzione del giudizio di ottemperanza per avvenuto pagamento della Carta del docente (TAR Lombardia n. 1137 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento, intervenuto in corso di causa, delle somme riconosciute dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., dichiarabile anche a seguito dell’istanza di estinzione presentata dalla parte ricorrente per sopravvenuta soddisfazione della pretesa. La liquidazione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, deve tenere conto del comportamento collaborativo dell’Amministrazione e della natura seriale dei ricorsi, che comporta una riduzione del compenso professionale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, applicato in via analogica.
Il Fatto
Alcuni docenti proponevano ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio della Carta elettronica del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione gli importi indicati nel dispositivo.
Costituitosi il Ministero, quest’ultimo depositava una nota con cui rappresentava l’avvenuto accreditamento delle somme nel “Borsellino elettronico” di ciascun ricorrente. I docenti chiedevano allora la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, insistendo comunque per la condanna alle spese di lite, essendo il pagamento avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, data atto dell’intervenuto pagamento delle somme riconosciute in giudicato, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la domanda proposta aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e che, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non era più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha valorizzato il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che aveva provveduto spontaneamente al pagamento di quanto dovuto. Ha inoltre considerato la serialità dei ricorsi patrocinati dai medesimi difensori dinanzi a diversi Tribunali Amministrativi, che aveva consentito l’adozione di modalità gestionali standardizzate, con conseguente ripartizione dell’impegno professionale su una pluralità di giudizi e riduzione dello stesso per ciascun ricorso.
Sotto tale profilo, il Collegio ha richiamato l’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che prevede contenuti incrementi progressivi del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, e ne ha affermato l’applicazione in via analogica al caso di specie, a conferma della congruità della liquidazione delle spese come determinata.
Conseguentemente, il Ministero è stato condannato a rimborsare i cinque sesti delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, da distrarsi in favore dei difensori, con compensazione della restante parte e restituzione del contributo unificato ove versato.
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Nota della Redazione
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