Indennizzo per abusiva occupazione demaniale e difetto di giurisdizione (TAR Campania n. 1407 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla determinazione dell’indennizzo per occupazione abusiva di bene del demanio marittimo e quelle concernenti l’accertamento della natura demaniale dell’immobile appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, involgendo posizioni di diritto soggettivo e non l’esercizio di poteri autoritativi. Resta invece devoluto al giudice amministrativo il sindacato sul corretto esercizio del potere di autotutela demaniale, quale l’ingiunzione di sgombero e ripristino dei luoghi. Non è configurabile alcuna sdemanializzazione tacita per facta concludentia, giacché l’esclusione dal demanio presuppone un decreto ministeriale ai sensi dell’art. 35 cod. nav. Il procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav. può essere attivato solo in presenza di un ragionevole dubbio sull’esatto confine del bene. La mancata impugnazione tempestiva dei provvedimenti sanzionatori ne preclude la contestazione in via successiva.
Il Fatto
Il ricorrente, occupante di un’area demaniale marittima su cui insiste un manufatto adibito ad abitazione e una pertinenza, impugnava davanti al TAR Campania l’invito/diffida del Comune a far pervenire le quietanze di pagamento dell’indennità di abusiva occupazione e a procedere al ripristino dello stato dei luoghi, nonché la successiva nota di rinnovo. Unitamente a tali atti gravava le pregresse ingiunzioni di sgombero e demolizione emesse tra il 1999 e il 2005, i sopralluoghi e i verbali presupposti.
Il ricorrente deduceva l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione dei principi di tipicità e nominatività, l’incompetenza dell’organo comunale, la perdita della natura demaniale per sdemanializzazione tacita, l’insussistenza di un procedimento di delimitazione concluso e la disparità di trattamento rispetto a proprietà limitrofe. Le amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione, il bis in idem e la tardività dell’impugnazione. In udienza la difesa chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale le eccezioni di difetto di giurisdizione. Richiamando consolidato orientamento, rileva che ogni questione sul pagamento delle somme dovute per occupazione sine titolo di bene demaniale attiene a posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Analoga conclusione vale per le contestazioni sulla natura demaniale dell’immobile, poiché la controversia ha per oggetto la verifica dell’esistenza ed estensione del diritto di proprietà in contrapposizione a quello dell’ente pubblico.
Restano attratti nella giurisdizione amministrativa i profili attinenti al corretto esercizio del potere di autotutela demaniale. Su questo terreno il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato. È respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero e della Capitaneria, essendo impugnata un’ingiunzione di sgombero promanante da quest’ultima.
Il Collegio dichiara inammissibile l’impugnazione delle ingiunzioni del 1999, 2003 e 2005. Per le prime due opera il ne bis in idem, essendo stata la medesima questione già introdotta in un giudizio definito con decreto di perenzione. Per l’ingiunzione del 2005 il ricorso è tardivo, proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 29 c.p.a.
È rigettata l’istanza di sospensione del giudizio: la causa non ha ad oggetto profili edilizi ma l’uso dei poteri di autotutela demaniale, sicché difetta il nesso di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. Nel merito, la nota impugnata vale per espressa previsione quale comunicazione di avvio del procedimento, con salvezza delle garanzie partecipative. La competenza del Comune in materia di concessioni demaniali marittime discende dal decentramento delle funzioni, mentre la riscossione coattiva spetta all’Agenzia del Demanio e alla Regione. Non è configurabile sdemanializzazione tacita, né la pianificazione urbanistica vale a sottrarre il bene al pubblico uso del mare.
Infine, il motivo sulla disparità di trattamento è dichiarato inammissibile per genericità, e le istanze istruttorie sono respinte, non potendo l’attività del giudice ex art. 63 c.p.a. sopperire alle carenze probatorie delle parti. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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