Deposito del conto via PEC e decorrenza del termine quinquennale di estinzione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 260 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto, previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., decorre dal corretto e formale deposito del conto giudiziale. Quando la normativa vigente all’epoca dei fatti consente la trasmissione del conto mediante posta elettronica certificata, il deposito si perfeziona con l’invio e non può essere pregiudicato dalle disfunzioni operative della Segreteria, non opponibili all’agente contabile. Il successivo reinvio del conto tramite il sistema informativo, avvenuto in fase di transizione, non ha efficacia interruttiva o novativa del termine decadenziale. L’estinzione opera ex lege, è rilevabile d’ufficio e non incide sull’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, ove ne ricorrano i presupposti.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale di un agente contabile di un ateneo, riferito all’esercizio 2017. Il conto, inizialmente inserito in una resa cumulativa, era stato acquisito nei sistemi informativi della Corte in data successiva, con separazione d’ufficio e ipotesi di compilazione d’ufficio ai sensi dell’art. 147, comma 3, cod. giust. cont.
Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, aveva prospettato l’assenza dei presupposti di procedibilità del giudizio e, in subordine, la irregolarità del conto. L’agente contabile ha eccepito in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, sostenendo che il deposito era avvenuto mediante PEC in data 17 luglio 2018, mentre la relazione di irregolarità era stata depositata solo il 3 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la disciplina applicabile al deposito dei conti giudiziali, con particolare riferimento al quadro normativo vigente all’epoca dei fatti. Prima dell’introduzione del sistema SIRECO, il deposito poteva avvenire mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 20 ottobre 2015. L’art. 5 di tale decreto attribuiva piena validità giuridico-probatoria agli atti trasmessi via PEC, con perfezionamento della trasmissione attestato dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.
Il Collegio rileva che la presa in carico dei conti inviati con posta elettronica a quella data non risulta essersi mai formalmente perfezionata a seguito di disfunzioni legate all’avvio del nuovo applicativo SIRECO, di cui in quel periodo è stata accertata una prolungata interruzione. L’acquisizione al sistema informatico del conto è avvenuta solo il 3 dicembre 2019, all’esito del reinvio da parte dell’ateneo.
Risulta quindi dirimente determinare la data del deposito. Il Collegio osserva che sia alla data indicata dalla difesa sia a quella evincibile da SIRECO erano applicabili l’art. 140, comma 3, cod. giust. cont. e l’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., che prevede l’estinzione decorsi cinque anni dal deposito senza che sia stata depositata la relazione o siano state elevate contestazioni. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, è rilevabile d’ufficio e ha natura decadenziale, non prescrizionale.
Il Collegio afferma che il termine decorre dal formale e corretto deposito del conto. Poiché il conto ben poteva essere trasmesso tramite PEC, e sulla Segreteria incombeva l’obbligo di prenderlo in carico e memorizzarlo entro gli stringenti termini dell’art. 5, comma 8, del decreto presidenziale n. 98 del 2015, le accertate disfunzioni operative non possono pregiudicare la posizione dell’agente contabile, il suo affidamento e il decorso del termine decadenziale.
Quanto al successivo invio tramite SIRECO, avvenuto in fase di transizione e in assenza di puntuale disciplina, il Collegio ritiene che non possa essergli attribuita alcuna valenza interruttiva o novativa. L’interruzione è prevista in via tassativa solo nelle ipotesi di deposito della relazione o di contestazioni con istanza di fissazione d’udienza. Il Collegio individua quindi la data rilevante nel primo giorno lavorativo successivo all’invio PEC, cioè il 18 luglio 2018. Poiché la relazione è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il termine quinquennale, il giudizio deve ritenersi estinto, con restituzione degli atti. Il Collegio respinge, infine, l’istanza di oscuramento dei dati.
Nota della Redazione
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