La capacità assunzionale degli enti locali è incisa pro quota dagli emolumenti arretrati non imputabili all’ente (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 200 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza della corresponsione di emolumenti arretrati al personale dipendente, dovuta a ragioni non imputabili all’ente e con il perdurare del rapporto di lavoro, la determinazione della capacità assunzionale del comune è incisa, pro quota, dall’esborso delle sole somme relative all’esercizio in corso. La somma liquidata in unica soluzione quale spesa di personale deve essere virtualmente imputata agli esercizi di competenza pregressi, al fine di determinare correttamente la capacità assunzionale dell’esercizio corrente. La liquidazione di retribuzioni sospese per effetto di una vicenda giudiziaria conclusasi con l’assoluzione del dipendente non costituisce spesa derivante da errata programmazione delle politiche assunzionali e non erode le facoltà assunzionali disponibili per l’anno in cui avviene il pagamento.
Il Fatto
Il Sindaco di un comune lombardo ha richiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla sostenibilità finanziaria di un’assunzione di personale a tempo indeterminato. L’ente intendeva procedere al reclutamento di un istruttore di polizia locale, ma nel corso dell’esercizio 2026 aveva corrisposto la somma di euro 102.500,00 a due agenti, quale retribuzione precedentemente sospesa durante un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione. Il quesito verteva sulla inclusione di tale esborso nell’aggregato delle spese di personale rilevanti per la determinazione dei limiti assunzionali. Secondo i dati contabili dell’ente, l’inclusione integrale della somma avrebbe determinato il superamento del valore soglia, collocando il comune nella fascia degli enti cosiddetti mediani con conseguente impossibilità di procedere all’assunzione programmata.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato la richiesta ammissibile sia sul piano soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente, sia su quello oggettivo, attenendo la questione alla materia della contabilità pubblica e alla disciplina della spesa del personale soggetta a vincoli di carattere finanziario. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il sistema delineato dall’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 e dal D.M. 17.3.2020, che ha sostituito il precedente regime del turn-over con un parametro finanziario dinamico ancorato al rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati.
Il nucleo centrale della deliberazione riguarda la qualificazione degli emolumenti corrisposti in unica soluzione. La Corte osserva che l’ente versa in una condizione di estraneità rispetto alla vicenda giudiziaria che ha determinato la sospensione delle retribuzioni e ha tenuto un comportamento prudente, accantonando le relative somme negli esercizi precedenti, senza alterare l’equilibrio di bilancio corrente. La liquidazione non può pertanto configurarsi come spesa da errata programmazione delle politiche assunzionali, né come maggior costo derivante da una scelta discrezionale dell’amministrazione.
Sotto il profilo temporale, la somma liquidata quale spesa di personale deve essere virtualmente imputata agli esercizi di competenza in cui l’obbligo retributivo sarebbe maturato, in assenza della causa sospensiva. Con riferimento all’esercizio in corso, va quindi imputata pro quota la sola somma effettivamente dovuta per quel periodo. Una diversa interpretazione finirebbe per alterare la capacità assunzionale dell’ente in ragione di un evento non determinato dallo stesso.
La Sezione richiama, in via analogica, il trattamento degli arretrati contrattuali previsto dall’art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 36/2022, che ne esclude il computo nella spesa di personale e impone la neutralizzazione dell’impatto economico nei calcoli di sostenibilità finanziaria. Il Collegio afferma che, se il legislatore ha inteso neutralizzare le retribuzioni arretrate derivanti dai rinnovi contrattuali, a maggior ragione deve essere neutralizzata ogni liquidazione di emolumenti in esercizi successivi a quelli di competenza derivante da eventi non imputabili all’ente. L’esimente della responsabilità di cui all’art. 2 della legge n. 1/2026 resta comunque subordinata alla precisa corrispondenza della realtà fattuale con la ricostruzione fornita dall’ente nell’istanza.
Nota della Redazione
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