Certificazione positiva del CCNL delle fondazioni lirico-sinfoniche 2019-2021 (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 58 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche è sottoposto al controllo di legittimità e di compatibilità finanziaria delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 100/2010. La certificazione positiva presuppone la verifica dell’attendibilità delle quantificazioni dei costi e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La clausola che prevede l’ultrattività dei contratti integrativi aziendali è certificabile solo se interpretata in senso pienamente conforme all’art. 3-ter, comma 5, del d.l. n. 7/2005, che impone la disapplicazione automatica delle clausole integrative in contrasto con il contratto nazionale e con i vincoli di contenimento della spesa. Il controllo della Corte non si esaurisce nella verifica statica della copertura, ma richiede che le parti e i revisori assicurino un monitoraggio costante della dinamica dei costi e dell’effettiva sostenibilità nel tempo.

Il Fatto

Le Sezioni riunite in sede di controllo sono investite della certificazione dell’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche per il triennio 2019-2021, sottoscritta dall’associazione datoriale con l’assistenza dell’ARAN e pervenuta alla Corte in data 16 settembre 2024. L’intesa interviene dopo un lungo periodo di vuoto contrattuale, essendo l’ultimo contratto risalente al 2000 e rinnovato nel 2003.

L’accordo riguarda esclusivamente il personale dipendente delle fondazioni iscritte all’associazione datoriale e si applica a circa 3.870 unità. Prima dell’inoltro alla Corte, la parte datoriale ha richiesto i pareri prescritti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze, fornendo i chiarimenti richiesti dal Ministero in merito alle clausole economiche dell’ipotesi.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite ricostruiscono anzitutto la natura giuridica delle fondazioni lirico-sinfoniche. Pur dotate di personalità di diritto privato per effetto del d.lgs. n. 367/1996, esse conservano una marcata impronta pubblicistica, come riconosciuto dalla Corte costituzionale n. 153/2011, in ragione dei compiti di interesse nazionale, della rilevanza dei finanziamenti statali e dell’assoggettamento al controllo della Corte dei conti.

Quanto alla procedura, la Corte osserva che l’art. 2 del d.l. n. 64/2010 assegna al controllo del CCNL il parere preventivo della funzione pubblica e del Ministero dell’economia. Il procedimento, pur non coincidente, richiama quello dell’art. 47, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e ne mutua, in quanto compatibile, la verifica di attendibilità e compatibilità finanziaria.

Nel merito delle clausole, la Corte esamina l’art. 4, che trasferisce nei minimi tabellari quote già erogate dai contratti integrativi, e l’art. 6, che prevede l’ultrattività operativa dei contratti aziendali fino alla ridefinizione della materia nel successivo rinnovo. Sul punto le Sezioni riunite ritengono che tale clausola sia certificabile solo se letta in senso conforme all’art. 3-ter, comma 5, del d.l. n. 7/2005: dal momento dell’entrata in vigore del nuovo contratto nazionale opera ex lege la disapplicazione automatica delle clausole integrative in contrasto con i vincoli economici e con la disciplina nazionale.

La Corte conferma inoltre la compatibilità finanziaria. Gli oneri degli articoli 1, 2 e 3 sono stimati in circa 15,10 milioni per il 2024 e 6,60 milioni a regime, con copertura nell’incremento del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. Il trasferimento di cui all’art. 4 genera oneri indiretti quantificati in circa 1,70 milioni. La Corte raccomanda alla parte datoriale, al Ministero e ai revisori un attento monitoraggio sull’applicazione del contratto e sulla dinamica dei costi, con eventuali misure correttive.

La delibera certifica pertanto positivamente l’ipotesi, nel rispetto delle condizioni e delle raccomandazioni esposte, stabilendo la trasmissione agli enti interessati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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