Improcedibile il conto unico per difetto di competenza territoriale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 139 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti è inderogabile e costituisce espressione del giudice naturale precostituito per legge. Ai sensi dell’art. 18, lett. B, cod. giust. cont., essa è limitata ai conti resi dagli agenti contabili in servizio presso uffici ed organi di enti pubblici aventi sede nella Regione e riguardanti attività di gestione di beni pubblici svolte nel territorio regionale. Non può essere derogata da scelte organizzative dell’amministrazione, quale la redazione di un conto unico che accorpi gestioni relative ad aeroporti situati in regioni diverse. La qualità di agente contabile, ai sensi dell’art. 610 del R.D. n. 827/1924, presuppone il maneggio di denaro pubblico, inteso in senso lato, ovvero la disponibilità di denaro pubblico e il potere di gestirlo senza l’intervento di altro ufficio.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto n. 52117 reso da un dirigente della Direzione Aeroportuale Regioni Centro dell’E.N.A.C. per l’esercizio finanziario 2021, sottoscritto nel gennaio 2022 e trasmesso alla Sezione per le Marche tramite la Ragioneria Territoriale dello Stato.
Il conto è stato redatto unitariamente con riguardo ai diritti aeroportuali riscossi in due scali gestiti direttamente dall’Ente, il primo ubicato nelle Marche e il secondo in Umbria. Il magistrato istruttore ha prospettato al Collegio due criticità: la mancanza di competenza territoriale della Sezione per le Marche sulle poste relative allo scalo umbro e l’insussistenza, in capo al dirigente, della qualità di agente contabile. La difesa dell’agente e dell’Ente ha chiesto in via preliminare l’improcedibilità e, in subordine, il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la questione di competenza. La lett. B dell’art. 18 del cod. giust. cont. àncora la competenza di ciascuna Sezione ai conti resi da agenti contabili in servizio presso uffici ed organi di enti pubblici con sede nella Regione e riguardanti attività di gestione di beni pubblici svolte nel territorio regionale. Si tratta di riparto finalizzato a individuare il giudice naturale, non derogabile per effetto di scelte organizzative dell’amministrazione.
Non rileva, osserva la Corte, che l’agente contabile sia la medesima persona e che la sede legale dell’Ente sia ubicata in un comune marchigiano. I due scali hanno gestioni distinte, benché facenti capo alla stessa Direzione, e il conto è unico, senza elementi per separare le due gestioni. Il rilievo è fondato, come già affermato dalla sentenza di questa Sezione n. 89/2024. La tesi difensiva della semplificazione amministrativa non è condivisibile: la competenza non può essere piegata a esigenze organizzative. Il giudizio è pertanto improcedibile, perché la Sezione per le Marche è sprovvista di competenza sulle poste dello scalo umbro.
Il Collegio scrutinio poi il secondo profilo, poiché dalla declaratoria conseguirebbe la necessità di un nuovo deposito del conto limitato allo scalo marchigiano. Il D.P.R. n. 1085/1982 individuava il direttore della circoscrizione aeroportuale, dipendente dal Ministero dei Trasporti, quale agente contabile, in quanto incaricato della materiale riscossione dei diritti e tenuto alla resa del conto ai sensi dell’art. 12 del medesimo decreto e dell’art. 610 del R.D. n. 827/1924.
Dopo il D.lgs. n. 250/1997, che ha istituito l’E.N.A.C., la prassi si è modificata: gli obbligati versano i diritti direttamente sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato e le addizionali su apposito conto corrente dell’Ente, che le riversa all’I.N.P.S.. Il dirigente si limita ad accertare il dovuto e a riscontrare i versamenti mediante acquisizione delle attestazioni di pagamento. Il Collegio richiama la Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 29/2017: il maneggio va inteso in senso lato, ricomprendendovi chi ha la disponibilità del denaro pubblico e il potere di gestirlo senza l’intervento di altro ufficio.
Nel caso concreto il dirigente non ha svolto, nemmeno in via di fatto, attività di riscossione o di pagamento. Manca dunque uno dei presupposti essenziali della qualifica di agente contabile. Anche per tale ragione il giudizio di conto è improcedibile. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.