Inammissibile il parere richiesto dall’istituto scolastico autonomo, non legittimato ex art. 2 legge n. 1/2026 (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 19 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nuova funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, attribuita alla Sezione centrale del controllo di legittimità dall’art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, può essere attivata esclusivamente dalle “amministrazioni centrali” e dagli “altri organismi nazionali di diritto pubblico”. Le istituzioni scolastiche statali autonome, pur dotate di personalità giuridica, sono organi dello Stato con personalità giuridica, inserite nell’organizzazione pubblica dell’istruzione e prive del carattere della nazionalità, operando su base locale. Non essendo riconducibili né alla categoria delle amministrazioni centrali, né a quella degli organismi nazionali di diritto pubblico, le medesime non sono legittimate a richiedere direttamente il parere alla Sezione centrale, potendo farlo esclusivamente il Ministero dell’istruzione e del merito, quale amministrazione statale di riferimento. La richiesta proveniente da un soggetto non legittimato è, pertanto, soggettivamente inammissibile.
Il Fatto
Un istituto di istruzione secondaria superiore, nell’ambito di un progetto PON (FESR), riceveva dall’Autorità di Gestione una contestazione per la violazione dell’art. 61, comma 6, lettera A, relativamente al mancato rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte e alla limitazione degli operatori invitati alla sola provincia di ubicazione della scuola. Nonostante le controdeduzioni, l’Autorità applicava una rettifica finanziaria di euro 17.040,35, chiedendone la restituzione. L’istituto, per definire il contenzioso e verificata la disponibilità di un avanzo di amministrazione non vincolato di euro 29.782,08, chiedeva se fosse legittimo utilizzare tali somme per saldare il debito, evidenziando l’assenza di danno erariale, essendo le strumentazioni informatiche acquisite e destinate a scopo didattico.
L’istanza veniva inoltrata alla locale Procura regionale, che la trasmetteva alla Sezione di controllo per la Regione siciliana, la quale, a sua volta, la inoltrava alla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo, riconducendola alla nuova funzione consultiva di cui all’art. 2 della legge n. 1/2026. Le verifiche effettuate presso la Procura regionale non hanno evidenziato la notifica di inviti a dedurre sulle vicende oggetto della richiesta.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato la propria competenza a deliberare, rilevando come l’art. 2, comma 1, della legge n. 1/2026 abbia ampliato il novero degli enti legittimati a richiedere il parere in materia di contabilità pubblica, attribuendo la competenza per le amministrazioni centrali e gli organismi nazionali di diritto pubblico alla Sezione centrale, e quella per le autonomie territoriali alle Sezioni regionali di controllo. La richiesta provenendo da un istituto statale di istruzione secondaria superiore, non riconducibile al novero delle autonomie territoriali, ha radicato la competenza in capo alla Sezione centrale.
Nel merito dell’ammissibilità soggettiva, la Corte ha richiamato la natura giuridica delle istituzioni scolastiche, annoverate tra le amministrazioni pubbliche dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e dotate di personalità giuridica e autonomia dall’art. 21 della legge n. 59/1997. Tuttavia, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., n. 6372/2011), ha evidenziato che il riconoscimento della personalità giuridica si inserisce nel fenomeno dell’“organo (statale) con personalità giuridica”, restando l’istituto un organo dell’amministrazione di appartenenza, assoggettato alle sue direttive e ai suoi controlli. Tale ricostruzione è avvalorata dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, n. 1769/2018), che li considera enti ausiliari o strumentali dello Stato, in ragione della permanenza della funzione amministrativa dell’istruzione in capo allo Stato e dell’inserimento del dirigente scolastico nel personale statale.
La Corte ha inoltre osservato che, nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, le istituzioni scolastiche sono annoverate tra le unità locali del Ministero dell’istruzione, e che l’ANAC, ai fini dell’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, le ha classificate come “amministrazioni sub-centrali”. Da tali elementi, la Sezione ha escluso che gli istituti scolastici possano essere ricompresi tra gli “altri organismi nazionali di diritto pubblico”, operando su base locale, né tra le “amministrazioni centrali”, qualificazione limitata all’amministrazione statale di riferimento, ossia il Ministero dell’istruzione e del merito.
Pertanto, la richiesta di parere presentata direttamente da un’istituzione scolastica autonoma è stata dichiarata soggettivamente inammissibile, potendo le stesse essere formulate esclusivamente dal Ministero, nella persona del Ministro. L’inammissibilità soggettiva ha precluso l’esame del merito del quesito.
Nota della Redazione
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