Controllo Corte dei conti su bilancio Ausl: crediti vetusti e pagamenti tardivi (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 71 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale è sindacato di legalità e regolarità, volto a verificare la conformità delle gestioni alle regole contabili e finanziarie e a imporre misure correttive. La permanenza di crediti vetusti, il ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria e i pagamenti oltre i termini delle transazioni commerciali integrano irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’ente. All’esito del controllo l’azienda sanitaria deve conformarsi alle indicazioni della Sezione e la Regione deve assicurarne l’osservanza nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza. Il mantenimento degli equilibri di bilancio costituisce garanzia per la continuità dell’erogazione di un servizio costituzionalmente tutelato come quello della salute.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo ha esaminato la documentazione relativa al bilancio di esercizio 2023 dell’Azienda USL della Romagna, nell’ambito dell’attività di controllo programmata per il 2025. L’istruttoria ha riguardato la relazione del Collegio sindacale, la nota integrativa, la relazione sulla gestione, gli schemi di bilancio presenti in BDAP e l’ulteriore documentazione acquisita.
All’esito dell’esame sono emersi profili di criticità riconducibili alla tardiva approvazione del bilancio preventivo, alla permanenza di posizioni creditorie risalenti al 2019 e precedenti, al reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai pagamenti tardivi delle transazioni commerciali, al superamento degli obiettivi di spesa farmaceutica e allo scostamento dai prezzi di riferimento Anac. La Sezione ha quindi concluso il controllo disponendo la conformazione dell’Azienda alle proprie indicazioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012, che radica in capo alle Sezioni regionali il controllo sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il sindacato è ascritto alla categoria del controllo di legalità e regolarità e, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale richiamata, produce effetti cogenti: l’ente è obbligato ad adottare i provvedimenti di rimozione delle irregolarità.
Quanto agli equilibri di bilancio, la Sezione ribadisce che il pareggio è imposto dall’art. 4, comma 8, del D. Lgs. n. 502/1992 e che la Regione deve garantire l’equilibrio del servizio sanitario regionale nel suo complesso e con riferimento ai singoli enti. Sul vincolo di indebitamento richiama l’art. 119, ultimo comma, della Costituzione e la disciplina che fissa al 15 per cento delle entrate proprie il limite delle rate per capitale e interessi.
Nel merito, la Sezione rileva la tardiva adozione e approvazione del bilancio economico di previsione, adottato dal Direttore Generale nel settembre 2023 e approvato dalla Giunta regionale oltre il termine previsto dall’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 118/2011. Sulla permanenza dei crediti vetusti, pur valutando positivamente la riduzione complessiva, osserva che essa incide negativamente sulla situazione di cassa e altera la rappresentazione della reale situazione patrimoniale, invitando l’Azienda a proseguire lo smaltimento.
Sui pagamenti oltre i termini, la Sezione rammenta che il pagamento tempestivo è adempimento dovuto nell’interesse dello stesso debitore e che l’inosservanza incide sull’indennità di risultato dei direttori ai sensi dell’art. 1, comma 865, della legge n. 145/2018. Sul reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria, protrattosi per tre anni, rileva un sintomo di fragilità finanziaria dell’ente, imponendo rimedi rigorosi di riduzione della spesa. Quanto alla spesa farmaceutica, il superamento degli obiettivi assegnati impone un rinnovo del monito al contenimento. Infine, sullo scostamento dai prezzi di riferimento Anac, la Sezione richiama l’Azienda ad applicare, nelle more del ricalcolo, il valore del rispettivo indice Istat.
Nota della Redazione
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