Dipendenza da causa di servizio della patologia psichica del poliziotto penitenziario (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 172 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di pensione privilegiata il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio non è vincolante per il giudice contabile quando la consulenza tecnica d’ufficio, espletata nel contraddittorio delle parti, accerta la concausa efficiente e determinante del servizio nella genesi dell’infermità. Il decidente che intende recepire le conclusioni del proprio ausiliario non è gravato da peculiari sforzi motivazionali, purché il parere sia immune da vizi logico-motivazionali e fondato sull’attenta considerazione della documentazione di causa. L’accoglimento della domanda comporta la declaratoria di dipendenza da causa di servizio dell’infermità, l’ascrizione tabellare e la condanna dell’INPS alla corresponsione dell’indennizzo una tantum pari ad una annualità di VIII categoria, oltre rivalutazione e interessi legali.

Il Fatto

Il ricorrente, ex assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria in quiescenza, aveva prestato servizio presso una casa circondariale. Aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del “Disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso in buon controllo non farmacologico” e, successivamente, la pensione privilegiata.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva espresso parere di non dipendenza, ritenendo il disturbo riconducibile a personalità predisposta e non a documentate situazioni conflittuali di servizio. Il Ministero della Giustizia aveva quindi decretato il rigetto. Di qui il ricorso alla Corte dei conti, con richiesta di CTU medico-legale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aderendo all’indirizzo del locale Giudice di Appello, e ne ha disposto la compensazione delle spese, dando atto dell’esistenza di un opposto orientamento di appello.

Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il decidente ha disposto CTU affidandola al CML presso la stessa Sezione giurisdizionale, quale ausiliario della Corte, con quesito sulla dipendenza dell’infermità dalla causa di servizio e sull’ascrizione tabellare.

Il consulente ha concluso che le delicate e stressanti mansioni svolte a contatto con i detenuti, aggravatesi in occasione dell’evento pandemico in ambito carcerario, agendo su personalità predisposta, hanno assunto ruolo di concausa efficiente e determinante nella genesi della patologia. Quanto all’ascrizione, ha ritenuto l’infermità ormai pregressa e ascrivibile alla tab. B, per un indennizzo una tantum pari ad una annualità di VIII categoria, concordando con la valutazione della CMO.

La Corte ha verificato che il parere era stato reso nel rispetto del contraddittorio, all’esito di visita diretta dell’interessato, dell’esame della documentazione amministrativo-sanitaria e dei precedenti di servizio, con trasmissione della bozza alle parti e nessuna controdeduzione. Ha quindi ritenuto di recepirne le conclusioni, risultando il parere immune da vizi logico-motivazionali.

È stata così affermata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, con ascrizione alla tab. B e condanna dell’INPS alla corresponsione dell’indennizzo, oltre rivalutazione e interessi legali computati con il criterio dell’assorbimento dal giorno della domanda amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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