Esecuzione del giudicato su indennizzo per danno da trasfusione e limiti alle (TAR Lombardia n. 1337 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Accertata la formazione del giudicato e la persistente inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del decisum ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., assegnando un termine per provvedere e nominando, per l’ulteriore inadempienza, un commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. resta subordinata alla verifica in concreto dell’assenza di ragioni ostative o di esiti manifestamente iniqui. Le difficoltà di adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio e, più in generale, lo stato della finanza pubblica integrano una ragione ostativa idonea a escludere le astreintes, specialmente quando il debitore sia un’amministrazione pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3123/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con cui il Ministero della Salute era stato condannato a corrispondergli l’indennizzo previsto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 210/1992, liquidato per l’ottava categoria della tabella allegata alla legge n. 177/1976, oltre all’indennità integrativa speciale, con rivalutazione Istat e interessi legali.

La sentenza, notificata in forma esecutiva il 22 dicembre 2023 e passata in giudicato secondo la certificazione del 23 febbraio 2024, non è stata eseguita. Il ricorrente ha quindi agito ex art. 114 cod. proc. amm.; il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza è divenuta inoppugnabile e che risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero, con nota del 19 febbraio 2025, ha sostanzialmente confermato di non aver provveduto all’esecuzione.

Accertata la persistente inottemperanza dell’Autorità intimata, la domanda di ottemperanza è fondata e va accolta. Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza, detratti gli eventuali pagamenti effettuati nel frattempo, assegnando un termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale delle Risorse Umane e del Bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega, perché provveda entro 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Il Collegio precisa che il commissario è organo del giudice dell’ottemperanza e deve curare l’allocazione in bilancio e l’intero ciclo di spesa, non potendo invocare l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa come causa di impedimento.

Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, il compenso è considerato assorbito in quello già percepito. Non è invece accolta la domanda di astreintes: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. esclude tale misura in presenza di ragioni ostative o di esiti manifestamente iniqui, da valutare in concreto, come chiarito dalla Ad. Plen. n. 15 del 2014. Nel caso di specie rilevano i vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica.

Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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