Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 2696 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di denaro. Accertata la mancata prova dell’adempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine fissato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Nel giudizio di ottemperanza le spese relative ad atti successivi al giudicato civile sono dovute solo in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, con esclusione delle spese di precetto.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente al pagamento di una somma per la Carta docenti e alla rifusione delle spese di lite. La sentenza è passata in giudicato e il titolo è stato notificato in forma esecutiva.

In mancanza di adempimento, la ricorrente ha domandato al TAR di assegnare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e di nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si è costituita in giudizio senza provare l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Nel caso concreto il passaggio in giudicato risultava attestato dalla certificazione di cancelleria del giudice del lavoro.

Il Tribunale ha poi verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. La giurisprudenza applica costantemente tale termine anche all’ottemperanza avente ad oggetto condanne pecuniarie. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva e da quella data il termine era ampiamente decorso senza adempimento, rendendo procedibile la domanda.

Nel merito, la documentazione in atti e la mancata prova dell’adempimento hanno integrato tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo. Ha designato sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega e possibilità di disporre le necessarie modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Sul regolamento delle spese, il Tribunale ha precisato che le ulteriori somme richieste per atti successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame e alla notifica della sentenza e agli atti accessori funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza. Non sono invece dovute le spese non funzionali, quali quelle di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, con clausola di distrazione e condanna agli accessori e alla rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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