Inammissibile il ricorso dei genitori per i diritti della figlia maggiorenne (TAR Calabria n. 371 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la legittimazione attiva a far valere una posizione giuridica soggettiva spetta esclusivamente al suo titolare. I genitori di una studentessa maggiorenne con disabilità non possono agire in giudizio per i diritti della figlia in assenza di un titolo di rappresentanza o sostituzione processuale, non essendo sufficiente la condizione di fragilità della persona. Questa trova tutela negli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione, dell’amministrazione di sostegno e della nomina del curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c. L’intervento ad adiuvandum della studentessa non sana l’inammissibilità: nel processo amministrativo non è previsto l’intervento autonomo, ma solo quello adesivo dipendente ex artt. 28 e 50 c.p.a. e il ricorso incidentale ex art. 142, comma 1, c.p.a.

Il Fatto

I genitori di una studentessa con sindrome di Down, frequentante la classe quinta, hanno adito il TAR Calabria lamentando la sistematica violazione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica della figlia. Nonostante l’approvazione formale del PEI, a seguito del passaggio dal percorso differenziato a quello personalizzato, alcuni docenti avrebbero rifiutato di applicarlo, con conseguente sospensione del giudizio di ammissione alla classe quinta e necessità di esami di recupero.

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di dare piena attuazione al PEI, l’adozione di misure disciplinari e il risarcimento del danno. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, essendo la studentessa maggiorenne e non risultando la nomina dei genitori quali rappresentanti legali. La studentessa ha spiegato intervento in giudizio, deducendo la propria condizione di incapacità di fatto e insistendo nelle conclusioni dei genitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Il punto di partenza è il principio secondo cui nell’ordinamento italiano non è possibile azionare in giudizio posizioni giuridiche soggettive altrui, salvi i casi codificati di rappresentanza e sostituzione processuale. Poiché la studentessa era maggiorenne al momento della proposizione del ricorso, i genitori non avevano il potere di agire in sua vece.

La condizione di fragilità della studentessa non muta le conclusioni. Il Tribunale osserva che l’ordinamento appresta adeguata tutela processuale alle persone fragili attraverso molteplici istituti: l’interdizione, l’inabilitazione, la nomina di un amministratore di sostegno, anche con poteri di rappresentanza, e, per le situazioni di urgenza, la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c. Si tratta di strumenti che i ricorrenti avrebbero potuto attivare e che, viceversa, non risultano essere stati esperiti.

Quanto all’intervento della studentessa, il Collegio ne afferma l’inammissibilità. Nel processo amministrativo l’intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente principale. Non è previsto, infatti, il c.d. intervento autonomo contemplato dall’art. 105, comma 1, c.p.c., ma solo gli interventi ex artt. 28 e 50 c.p.a., riconducibili all’intervento adesivo dipendente, oltre al ricorso incidentale per le domande dipendenti da quella principale (art. 142, comma 1, c.p.a.), nonché, nei casi di giurisdizione esclusiva, le domande riconvenzionali.

La Corte richiama sul punto TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 6295 del 2023 e Cons. Stato, Sez. II, n. 8756 del 2024. Nel caso concreto la studentessa deduce proprio la posizione giuridica fatta valere con il ricorso principale inammissibile: ne consegue l’inammissibilità anche dell’atto di intervento. Resta ferma la possibilità di riproporre ritualmente le domande di accertamento. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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