Occupazione abusiva preclusa al subentro nell’alloggio ERP (TAR Lombardia n. 1124 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia residenziale pubblica, l’art. 23, comma 12-bis, della legge regionale n. 16 del 2016 non consente il subentro nell’assegnazione dell’alloggio a chi si trovi in posizione di occupante senza titolo. La preclusione opera finché perdura l’occupazione abusiva e nei cinque anni successivi alla sua cessazione, secondo il disposto dell’art. 22, comma 1, lett. f, della legge regionale n. 16 del 2016. Irrilevante è il pagamento del canone o delle utenze, poiché l’occupante abusivo è tenuto alla diversa indennità di occupazione. Né giova l’assoluzione in sede penale: il giudicato copre i fatti materiali, non la loro qualificazione giuridica, che resta estranea all’autonoma valutazione dell’Amministrazione e del giudice amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al Comune il subentro nell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L’immobile era stato originariamente assegnato ad altri soggetti, poi dichiarati decaduti nel 1991 per cessione non autorizzata. Nel 1992 l’Ente gestore accertava la presenza nell’alloggio, senza titolo, della ricorrente e del suo nucleo familiare; nel 1993 il Comune emanava un decreto di rilascio per occupazione senza titolo, mai eseguito.
Il Comune ha respinto la domanda di subentro, dichiarandola inammissibile per la posizione di occupante abusiva, e ha confermato il diniego sul ricorso amministrativo. La ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo di aver sempre pagato canone e utenze e di essere stata assolta dal reato di occupazione abusiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. La questione ruota attorno alla compatibilità tra la posizione di occupante senza titolo e l’accesso ai servizi abitativi pubblici. Il comma 12-bis dell’art. 23 della legge regionale n. 16 del 2016 impone agli enti proprietari di verificare esclusivamente il possesso dei requisiti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici.
Tra tali requisiti, l’art. 22, comma 1, lett. f, richiede l’assenza di eventi di occupazione abusiva negli ultimi cinque anni. La prescrizione è ribadita dagli artt. 7, comma 1, lett. g, e 25, comma 1, lett. a, del regolamento regionale n. 4 del 2017. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, V, n. 5778 del 2024 e TAR Lombardia n. 2460 del 2020.
Poiché l’occupazione abusiva perdura — il decreto di rilascio non è mai stato eseguito né contestato — la ricorrente non può ottenere l’assegnazione. Il TAR Lombardia n. 200 del 2020 conferma che la normativa impedisce l’assegnazione finché permane la condotta illecita e nei cinque anni successivi.
Non vale l’assoluzione penale. Il giudice penale ha valorizzato la tolleranza del Comune e il pagamento di utenze e canone, ma il vincolo del giudicato copre solo i fatti materiali, non la loro qualificazione giuridica, che resta estranea alla valutazione dell’Amministrazione e del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, VI, n. 9665 del 2023; n. 9656 del 2022; n. 6583 del 2021).
Anche il pagamento del canone è irrilevante: l’occupante abusivo deve la diversa indennità di occupazione, peraltro non versata, con un debito di € 96.115,13 (TAR Lombardia n. 2489 del 2020). Infine, la limitatezza delle risorse e l’ampiezza delle esigenze abitative impongono una rigorosa interpretazione dei requisiti di accesso, a tutela delle reali situazioni di povertà abitativa (TAR Lombardia n. 2568 del 2023; Consiglio di Stato, V, n. 6757 del 2021). Il ricorso è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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