Improcedibile il ricorso avverso l’ordine di demolizione dopo le SCIA in sanatoria (TAR Lombardia n. 1062 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente, nelle more del giudizio, abbia presentato SCIA in sanatoria relative alle opere contestate e, all’udienza di merito, dichiari di non avere più interesse alla decisione. La sopravvenuta carenza di interesse, fatta valere dalla stessa parte, preclude la pronuncia sul merito e impone la declaratoria di improcedibilità. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla peculiarità della vicenda e dal complessivo andamento del giudizio, avuto riguardo all’attivazione della parte per la regolarizzazione delle opere contestate.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare composto da giardini, due ville principali e vari fabbricati annessi. Con ricorso al TAR Lombardia ha impugnato l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino emessa dal responsabile del Settore Governo del Territorio del Comune, con cui è stata disposta la demolizione di una serie di manufatti ritenuti eseguiti in assenza di titolo edilizio: una tettoia in legno, una struttura copri-scopri, una porzione di terrapieno e alcuni fabbricati identificati nella relazione tecnica allegata al provvedimento.
La ricorrente ha articolato sette motivi, contestando la sussistenza delle difformità e l’eccesso di potere, e lamentando l’impossibilità di acquisire al patrimonio comunale le aree di sedime delle opere ritenute abusive, data la diversità delle fattispecie riunite in un unico provvedimento. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. In sede cautelare l’efficacia del provvedimento è stata sospesa per mantenere integra la situazione fino alla definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio la società ha rappresentato di aver presentato una comunicazione di inizio lavori per uno dei fabbricati e due SCIA in sanatoria, riferite alle opere indicate nei diversi punti dell’ordinanza di demolizione. Ha inoltre riferito di aver trasmesso integrazioni documentali e che l’istruttoria amministrativa era ancora in corso.
Su tali sviluppi la ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile con spese compensate. All’udienza pubblica la difesa ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, con conseguente improcedibilità del gravame.
Il Collegio ha preso atto delle dichiarazioni rese dalla difesa, sia negli scritti difensivi sia a verbale, e ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione non investe quindi il merito dei motivi di impugnazione, ma si fonda esclusivamente sulla sopravvenuta cessazione dell’interesse della parte alla pronuncia.
Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda e del complessivo andamento del giudizio. La declaratoria di improcedibilità è stata pronunciata in applicazione degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., richiamati dal Collegio.
Nota della Redazione
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