Il TAR può nominare commissario ad acta per l’esecuzione di decreti ingiuntivi non opposti (TAR Calabria n. 1444 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a. è esperibile per conseguire l’esecuzione di decreti ingiuntivi non opposti, divenuti definitivamente esecutivi, che costituiscono titolo per l’esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione. L’amministrazione ha l’onere di provare di aver dato esecuzione al titolo; in mancanza, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e assegna un termine per l’adempimento, nominando un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. La richiesta di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere rigettata perché iniqua, quando il titolo esecutivo preveda già la corresponsione di interessi di mora nella misura del d.lgs. n. 231/2002.
Il Fatto
Il creditore chiedeva l’ottemperanza di due decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace nei confronti del medesimo ente locale, per il pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivi. I decreti non erano stati opposti ed erano divenuti esecutivi, con titolo notificato all’amministrazione. Rimasta inadempiente l’amministrazione, il creditore adiva il TAR ai sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo l’ordine di pagamento, gli interessi e la condanna alla penalità di mora per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha premesso il principio per cui, in sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria risultante dai titoli giudiziari azionati e non ha fornito prova, come era suo onere, di avervi dato esecuzione. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con l’affermazione del dovere dell’ente di provvedere al pagamento entro il termine assegnato.
La Corte ha poi ritenuto di non poter accogliere la domanda di penalità di mora, richiamando il consolidato orientamento espresso nella pronuncia del T.A.R. Catanzaro, sez. II, n. 4 del 2025. La ratio della decisione è duplice: da un lato, la penalità risulterebbe iniqua perché il credito è già maggiorato degli interessi di mora calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002, come stabilito nei decreti ingiuntivi; dall’altro, la sua applicazione comporterebbe una sovrapposizione di meccanismi satisfattivi e sanzionatori per la medesima obbligazione.
Quanto agli interessi, il Collegio ne ha affermato la doverosità nella misura indicata dai titoli posti in esecuzione, con ciò confermando che l’ottemperanza può riguardare anche le voci accessorie del credito quando siano state cristallizzate nel giudicato.
Il dispositivo, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente entro sessanta giorni dalla notificazione, detratto quanto eventualmente già pagato. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune limitrofo, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi novanta giorni su istanza della parte ricorrente. Le spese di lite, liquidate e distratte in favore del procuratore, sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.