Assorbimento improprio dei motivi: niente rimessione al primo giudice (Cons. Stato n. 2 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erroneo ordine di esame dei motivi di ricorso da parte del giudice di primo grado non è rilevabile d’ufficio dal Consiglio di Stato in appello, occorrendo l’apposita iniziativa di parte mediante riproposizione ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.. L’assorbimento c.d. improprio dei motivi non integra una ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., e non comporta pertanto l’annullamento con rinvio al primo giudice. La nozione di nullità della sentenza, quale causa di rimessione, è riferita ai soli vizi formali dell’atto in sé considerato, tra cui rientra il difetto assoluto di motivazione, anche nelle sembianze della motivazione apparente, tautologica o assertiva, da valutarsi con riferimento alla sentenza nella sua globalità.
Il Fatto
La vicenda trae origine da quattro giudizi promossi dinanzi al TAR Lombardia da altrettanti candidati, i quali avevano impugnato i provvedimenti di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2023, deducendo il difetto di motivazione per insufficienza del voto numerico e l’erroneità sostanziale delle valutazioni della commissione. Il giudice di primo grado, in tutti i giudizi, aveva accolto i ricorsi sulla sola censura relativa all’insufficienza del voto numerico, assorbendo le ulteriori doglianze in quanto ritenute «pienamente satisfattive» della pretesa azionata. Il Ministero della giustizia aveva proposto appello, sostenendo il contrasto con i principi in tema di sufficienza del voto numerico. La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva, aveva accolto gli appelli, ma si era interrogata sul destino dei motivi assorbiti e ritualmente riproposti, rimettendo all’Adunanza plenaria tre quesiti sulla natura dell’assorbimento improprio e sul regime processuale applicabile.
La Motivazione della Corte
L’Adunanza plenaria ha preliminarmente invertito l’ordine di trattazione dei quesiti, affrontando per primo quello relativo al rilievo officioso del vizio. La risposta è negativa: il Consiglio di Stato non può rilevare d’ufficio la mancata pronuncia sui motivi, essendo necessaria l’iniziativa di parte. Lo strumento previsto dall’ordinamento è l’art. 101, comma 2, c.p.a., che impone la riproposizione espressa delle domande ed eccezioni «dichiarate assorbite o non esaminate», senza distinguere tra assorbimento proprio e improprio. La disposizione, infatti, disciplina unitariamente tutte le ipotesi di mancato esame, quale che ne sia la giustificazione.
Quanto ai primi due quesiti, la Corte ha escluso che l’assorbimento improprio determini l’annullamento con rinvio. La locuzione «nullità della sentenza» di cui all’art. 105 c.p.a. va intesa in senso stretto, come riferita ai soli vizi formali che inficiano l’atto-sentenza in sé considerato, ossia la sua divergenza dal modello legale. Non rilevano i vizi derivati da precedenti atti della sequenza processuale, né le nullità c.d. extra-formali, né gli errori di giudizio. Il richiamo all’avverbio «soltanto», la coerenza interna della disposizione e la struttura dell’appello quale rimedio rinnovatorio, confermano il carattere tassativo ed eccezionale delle ipotesi di rimessione. Il mancato scrutinio dei singoli motivi costituisce, piuttosto, un difetto logico di giudizio, censurabile in appello ma non tale da imporre la regressione del giudizio.
La Corte ha infine precisato che il difetto assoluto di motivazione, che pure integra una nullità rilevante ai sensi dell’art. 105 c.p.a., deve essere valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalità e non in maniera parcellizzata rispetto ai singoli motivi. L’erroneo assorbimento, pertanto, non può essere ricondotto alla figura della motivazione apparente. Su queste basi, l’Adunanza plenaria ha enunciato i principi di diritto e restituito gli atti alla sezione rimettente per le ulteriori statuizioni.
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