Permesso per casi speciali rilasciato solo su proposta dell’autorità giudiziaria (TAR Basilicata n. 104 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di delibazione propria della fase cautelare, ai sensi del comma 1 dell’art. 18-ter d.lgs. n. 286/1998, il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” è emanato dal Questore, su proposta dell’Autorità Giudiziaria procedente. Ne consegue che non sussiste il vizio di incompetenza dell’organo amministrativo che abbia rilasciato il titolo di soggiorno, essendo la proposta dell’autorità giudiziaria un presupposto procedimentale del relativo provvedimento. La domanda cautelare diretta ad ottenere la sospensione degli atti impugnati risulta, pertanto, infondata laddove non sia dimostrata l’instaurazione di un rapporto di lavoro caratterizzato da atti di violenza o di sfruttamento lavorativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata la ricevuta della Questura di Matera del 4 maggio 2026, recante l’annotazione “motivi di giustizia” anziché “casi speciali”, nonché il successivo permesso di soggiorno rilasciato il 13 maggio 2026 con la medesima causale. Unitamente agli atti amministrativi, veniva impugnato l’atto del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera dell’8 maggio 2026, di conferma del permesso di soggiorno per “motivi di giustizia”. Il ricorrente chiedeva, altresì, l’accertamento del proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” e l’annullamento dei provvedimenti impugnati, proponendo contestualmente domanda cautelare di sospensione degli effetti degli stessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso infondato sulla base di un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, il ricorrente non ha instaurato alcun rapporto di lavoro in cui abbia subito atti di violenza o di sfruttamento del lavoro, circostanza che costituisce il presupposto sostanziale per il riconoscimento della speciale protezione invocata.
In secondo luogo, il Tribunale ha escluso la sussistenza del dedotto vizio di incompetenza. L’analisi si è incentrata sulla corretta interpretazione dell’articolo 18-ter, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, il quale disciplina il permesso di soggiorno per “casi speciali”, prevedendo che il relativo rilascio sia emanato dal Questore su proposta dell’Autorità Giudiziaria procedente. Tale previsione normativa depone, pertanto, nel senso dell’attribuzione al Questore della competenza all’emanazione del provvedimento, previa proposta dell’autorità giudiziaria.
La circostanza che la proposta provenisse dal Sostituto Procuratore della Repubblica e che il successivo permesso fosse stato rilasciato per “motivi di giustizia” non è stata ritenuta idonea a configurare un’ipotesi di incompetenza dell’organo decidente, atteso il puntuale riferimento normativo che individua nel Questore l’autorità preposta al rilascio. La valutazione di merito del ricorso, tuttavia, resta riservata alla fase di trattazione del giudizio, non potendo la delibazione cautelare anticipare ogni profilo di censura sollevato dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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