Riliquidazione pensioni militari sistema misto e aliquota 2,44 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 192 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento pensionistico del personale militare collocato in quiescenza con il sistema misto, la quota retributiva deve essere calcolata applicando l’aliquota annua di rendimento del 2,44 per cento, ricavata dal rapporto tra il 44 per cento e i 18 anni fissati dalla legge n. 335/1995 quale nuovo spartiacque in luogo dei 20 anni del previgente sistema. L’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 non è applicabile a chi è cessato dal servizio con oltre venti anni di contributi, ma l’art. 44 d.p.r. n. 1092/1973, dettato per il personale civile, non può disciplinare le pensioni militari. La competenza alla riliquidazione appartiene all’amministrazione datoriale per i trattamenti anteriori al 1° gennaio 2010, mentre l’INPS opera quale ordinatore secondario di spesa. Le differenze arretrate si prescrivono nel termine quinquennale dell’art. 2 r.d. n. 295/1939.
Il Fatto
I ricorrenti, ex militari dell’Arma dei carabinieri titolari di trattamento pensionistico, hanno agito davanti alla Corte dei conti lamentando l’erroneo computo della pensione operato dall’INPS. L’Istituto aveva applicato l’aliquota annua del 2,33 per cento prevista dall’art. 44 d.p.r. n. 1092/1973 per il personale civile, in luogo della più favorevole aliquota del 2,93 per cento che essi ritenevano loro spettante in forza dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973. Dopo diffide rimaste senza esito, hanno chiesto la riliquidazione del trattamento con condanna dell’Ente previdenziale al pagamento delle differenze arretrate, oltre interessi e rivalutazione.
Il Giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa, amministrazione datoriale non convenuta ma competente in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici dei carabinieri con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2010. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per talune posizioni e, in subordine, la prescrizione quinquennale delle differenze economiche.
La Motivazione della Corte
Il Giudice muove dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021, che ha composto il contrasto sul calcolo della quota retributiva dei pensionati militari in regime misto. Le Sezioni Riunite hanno chiarito che l’aliquota fissa del 44 per cento tra il 15° e il 20° anno è subordinata alla maturazione, alla cessazione dal servizio, di un’anzianità non inferiore a 15 e non superiore a 20 anni. L’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 non trova quindi applicazione per chi è cessato con più di venti anni di contributi.
È stata però affermata l’illegittimità del sistema di calcolo attuato dall’INPS, poiché l’art. 44 d.p.r. n. 1092/1973 è espressamente rivolto ai dipendenti civili dello Stato e non può disciplinare le pensioni del personale militare. Le Sezioni Riunite hanno ricavato una regola unitaria: poiché la legge n. 335/1995 ha fissato a 18 anni, e non più a 20, lo spartiacque del sistema, il 44 per cento deve essere riconosciuto al compimento del 18° anno. Ne deriva l’aliquota annuale del 2,44 per cento, ricavata dal rapporto 44/18, in luogo della più bassa aliquota del 2,2 per cento precedentemente applicata.
Sul riparto di competenze, il Giudice richiama l’art. 2, comma 1, legge n. 335/1995, che ha istituito presso l’INPDAP la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, e l’intesa tra Ministero della Difesa e INPDAP: l’Istituto assume la competenza per i trattamenti con decorrenza dal 1° gennaio 2010, mentre resta dell’amministrazione di appartenenza la liquidazione e riliquidazione dei trattamenti anteriori, nonché di quelli del personale in ausiliaria. Per i ricorrenti cessati prima di tale data la competenza spetta al Ministero della Difesa, mentre l’INPS è mero ordinatore secondario di spesa.
L’eccezione di prescrizione è accolta. Ai sensi dell’art. 2 r.d. n. 295/1939, come sostituito dall’art. 2 legge n. 428/1985, le rate di pensione e le differenze arretrate dovute dallo Stato si prescrivono in cinque anni, decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Essendo il primo atto interruttivo notificato il 1° marzo 2021, sono prescritte le differenze anteriori al 1° marzo 2016.
Il ricorso è dunque parzialmente accolto, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione secondo le rispettive competenze e condanna dell’INPS al pagamento delle differenze arretrate a partire dal 1° marzo 2016. Le spese sono liquidate in favore del procuratore antistatario, a carico del Ministero della Difesa e dell’INPS in parti uguali.
Nota della Redazione
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