Revoca delle agevolazioni, restituzione dell’indebito e tutela di condanna (TAR Lombardia n. 925 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca di agevolazioni pubbliche annullato in un precedente giudizio produce effetti inscindibili nei confronti di tutte le imprese che avevano aderito al medesimo progetto unitario, anche se non parti di quel giudizio. Il venir meno della revoca con efficacia ex tunc fa cadere la causa giustificativa del pagamento eseguito in sua esecuzione, con la conseguenza che la somma versata costituisce indebito oggettivo. La domanda di condanna alla restituzione dell’indebito non è un risarcimento del danno e non richiede l’accertamento della colpa dell’amministrazione. Essa rientra nella tutela di condanna dell’art. 30, comma 1, cod. proc. amm., letta alla luce del principio di pienezza ed effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm. e della possibilità, per il giudice, di disporre le misure di attuazione delle proprie pronunce ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, una società, aveva aderito insieme ad altre imprese a un progetto unitario ammesso alle agevolazioni per lo sviluppo del commercio elettronico, fruendo del credito d’imposta concesso dal Ministero. A distanza di oltre dieci anni, il gestore e il Ministero avevano revocato l’agevolazione, ritenendo che l’esclusione originaria di una delle imprese del raggruppamento avesse alterato le percentuali di spesa e reso il progetto non più agevolabile.

La revoca era stata impugnata davanti al giudice amministrativo. Nelle more del giudizio, la ricorrente aveva versato all’Erario la somma richiesta in forza della cartella esattoriale. Il Ministero e il gestore si erano costituiti, chiedendo la reiezione delle domande.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che questo Tribunale, con una precedente sentenza, confermata dal Consiglio di Stato, aveva già annullato il medesimo provvedimento di revoca in accoglimento del ricorso di un’altra impresa beneficiaria del progetto. Poiché il progetto era stato ammesso e poi revocato in modo unitario, l’annullamento spiega effetti inscindibili anche nei confronti della ricorrente.

Da qui la dichiarazione di cessata materia del contendere sulla domanda di annullamento, non essendo più il provvedimento presente nell’ordinamento. La difesa erariale non ha dedotto né dimostrato la scindibilità degli effetti del provvedimento già annullato, che il gestore, al contrario, dà per scontata.

Passando alla domanda di condanna, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’art. 30, comma 1, cod. proc. amm., essa non è limitata al risarcimento del danno, ma può avere ad oggetto anche altri obblighi derivanti dall’accertamento giurisdizionale. Viene richiamata la giurisprudenza amministrativa secondo cui il codice ha ampliato le tecniche di tutela dell’interesse legittimo mediante la pluralità delle azioni e ha superato la tradizionale limitazione al solo modello impugnatorio.

Nel caso concreto, venuto meno il provvedimento di revoca, cade il presupposto dei pagamenti effettuati. Il versamento di € 204.751,06 si trasforma in indebito oggettivo, figura distinta dalla responsabilità aquiliana: non rileva, dunque, l’assenza di colpa prospettata dall’amministrazione. Il Tribunale condanna pertanto le parti resistenti alla restituzione di quanto non legittimamente ricevuto, oltre interessi

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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