Rinuncia alla domanda cautelare e rinvio della discussione nel giudizio su inerzia comunale e SCIA in area protetta (TAR Abruzzo n. 99 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla domanda cautelare, manifestata in vista della prossima fissazione della camera di consiglio per la discussione del merito, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla fase incidentale e impone al giudice amministrativo di darne atto, disponendo il rinvio della discussione della causa a data da destinarsi. In tale evenienza, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese della fase cautelare, non potendosi configurare una soccombenza virtuale in assenza di una decisione nel merito dell’istanza.
Il Fatto
Le associazioni ricorrenti, deducendo la qualità di soggetti portatori di interessi diffusi alla tutela ambientale, hanno impugnato dinanzi al TAR Abruzzo l’inerzia del Comune di Roseto degli Abruzzi, che non aveva adottato i provvedimenti repressivi conseguenti alla presentazione di SCIA relative a interventi insistiti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, nonché le note comunali di diniego e gli atti connessi. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, le ricorrenti hanno altresì sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 L.R. Abruzzo n. 4/2024 e dell’art. 1 L.R. Abruzzo n. 35/2025, in quanto norme di riperimetrazione di area protetta che si assumono in contrasto con la legge quadro sulle aree protette e con i parametri costituzionali.
Nelle more del giudizio cautelare, le associazioni hanno depositato istanza di rinuncia alla domanda cautelare, motivata dall’imminente fissazione della camera di consiglio per la trattazione del merito della controversia. Si sono costituiti il Comune di Roseto degli Abruzzi, la Regione Abruzzo, il Ministero della Cultura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché il privato controinteressato.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio, esaminata l’istanza, ha rilevato che le ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare in considerazione dell’imminente trattazione del ricorso nel merito. Tale rinuncia, non opponendosi alcuna delle parti costituite, è stata ritenuta idonea a definire la fase incidentale, senza necessità di valutare il fumus boni iuris o il periculum in mora.
Il Tribunale ha quindi dato atto della rinuncia, disponendo il rinvio della discussione della causa a data da destinarsi. Quanto alle spese della fase cautelare, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della peculiarità della vicenda e della circostanza che la definizione della fase incidentale non è avvenuta all’esito di un contraddittorio pieno sul merito dell’istanza cautelare.
La pronuncia si inserisce nel solco della prassi giurisprudenziale che, in presenza di rinuncia all’istanza cautelare, evita di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda incidentale, rimettendo ogni valutazione al giudizio di merito, che remaine integralmente devoluto al Collegio.
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Nota della Redazione
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