Accesso difensivo al verbale per corsia riservata va delimitato al singolo accertamento (TAR Veneto n. 1149 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’Amministrazione afferma che l’interesse ostensivo non emerge dall’istanza o non è stato correttamente provato e conclude che, allo stato, non è possibile accogliere la richiesta integra un diniego impugnabile, non un atto interlocutorio, poiché definisce negativamente il procedimento di accesso. Il rifiuto deve essere motivato con riferimento specifico alla normativa vigente, alle categorie di esclusione e alle circostanze di fatto, anche distinguendo le parti della domanda accoglibili da quelle non accoglibili. Ai fini dell’accesso difensivo non è necessario che il giudizio sia pendente, essendo sufficiente un nesso di strumentalità non meramente ipotetico rispetto alla difesa di una posizione giuridica. L’ostensione resta però circoscritta ai documenti che consentono di verificare la legittimità del singolo accertamento, con esclusione di istanze esplorative, di massa o sproporzionate.
Il Fatto
La ricorrente ha ricevuto la contestazione di una violazione del Codice della Strada, rilevata mediante un sistema automatizzato di controllo degli accessi a una corsia riservata ai mezzi pubblici. Con istanza del 26 gennaio 2026 ha chiesto, previa visione, il rilascio della documentazione utile a verificare la legittimità del verbale, dichiarando di voler proporre opposizione. La richiesta riguardava atti sulla segnaletica, sulla corsia riservata, sulla postazione e sul sistema di rilevamento, la documentazione fotografica e l’apparecchiatura utilizzata, oltre a documenti di portata generale su incidentalità, traffico, piani urbani e profili contrattuali o di gara.
Con nota del 13 febbraio 2026 il Comune ha negato l’accesso, sostenendo che l’interesse diretto, concreto e attuale non emergeva dalla domanda o non era stato provato, invitando l’interessata a riproporla. La ricorrente ha impugnato la nota qualificandola come diniego e chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per natura interlocutoria dell’atto e per difetto di interesse, contestando nel merito il carattere generico, abnorme e sproporzionato dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La qualificazione dell’atto dipende dal suo contenuto sostanziale: la comunicazione non si limita a chiedere chiarimenti, ma afferma che l’interesse non emerge e conclude che non è possibile accogliere la richiesta, dando luogo a un vero e proprio arresto procedimentale. Il richiamo a un dialogo endoprocedimentale non muta la natura definitoria dell’atto: il principio di collaborazione non può trasformare un rifiuto sostanziale in un atto interlocutorio, né consentire all’Amministrazione di sottrarsi all’obbligo di provvedere distinguendo le parti accoglibili da quelle non accoglibili.
Quanto all’interesse difensivo, la ricorrente ha documentato la proposizione del ricorso al Prefetto. Il rilievo è decisivo, perché per l’accesso documentale difensivo non è necessario che il giudizio sia già pendente: è sufficiente che la documentazione presenti un nesso di strumentalità non meramente ipotetico rispetto alla cura o alla difesa di una posizione giuridica. La giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sez. III, 25 ottobre 2024, n. 8558) conferma che non occorre anticipare compiutamente la tipologia dell’azione da proporre.
Nel merito, il diniego è illegittimo. La nota si limita ad affermare in termini generali che l’interesse non emergerebbe o non sarebbe provato, senza confrontarsi con la ragione difensiva indicata e senza distinguere tra le diverse categorie di documenti richiesti. La motivazione non soddisfa l’onere imposto dall’art. 9 del d.P.R. n. 184 del 2006, che impone di motivare il rifiuto con riferimento specifico alla normativa, alle categorie di esclusione e alle circostanze di fatto. La reperibilità in rete di alcuni documenti non elide l’interesse, incidendo al più sulle modalità di ostensione.
L’accoglimento è però ricondotto entro i limiti dell’accesso difensivo, che presuppone un collegamento concreto tra documentazione e situazione giuridica da tutelare (TAR Veneto, Sez. I, 26 settembre 2025, n. 1631). La titolarità di una posizione differenziata non legittima istanze esplorative, di massa o sproporzionate, né impone all’Amministrazione di formare nuovi atti, elaborare dati o svolgere attività ricognitive non riconducibili alla mera ostensione di documenti esistenti.
Rientrano nel perimetro l’documentazione fotografica del rilevamento, gli atti istitutivi o regolativi della corsia e del varco elettronico nel tratto interessato, la documentazione sulla segnaletica, gli elementi identificativi essenziali dell’apparecchiatura e i provvedimenti di approvazione, autorizzazione, conformità o manutenzione riferiti a tale sistema. Restano esclusi i rilevatori semaforici non riferibili al sistema usato, gli studi statistici, le analisi generali del traffico, i dati aggregati, i piani urbani nella loro integralità e la documentazione di gara. Il Comune dovrà consentire visione ed estrazione di copia entro trenta giorni; per i documenti telematici potrà indicare il percorso di consultazione, mentre per quelli inesistenti o non detenuti dovrà rendere dichiarazione espressa. Spese compensate.
Nota della Redazione
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