Acquisizione sanante di competenza consiliare, il rigetto del dirigente è illegittimo (TAR Lazio n. 14430 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 rientra nel novero dei provvedimenti di acquisto di immobili di cui alla lettera l) dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e, pertanto, è riservato alla competenza esclusiva del Consiglio comunale. Ne consegue che il provvedimento di rigetto di un’istanza volta a sollecitare l’avvio del procedimento acquisitivo, adottato dal dirigente comunale, è affetto da vizio di incompetenza ed è meramente illegittimo, non nullo, non versandosi in un’ipotesi di difetto assoluto di attribuzione. Il vizio di incompetenza ha carattere preliminare e assorbente e impone l’annullamento dell’atto, senza che il giudice possa esaminare le ulteriori censure di merito.
Il Fatto
Un contribuente, proprietario di terreni in località Torvajanica per successione dal proprio dante causa, lamentava l’illegittima occupazione delle aree da parte del Comune, che vi aveva realizzato opere viarie di pubblica utilità. Dopo aver diffidato l’Amministrazione ad avviare il procedimento di acquisizione sanante, il contribuente riceveva un formale rigetto della propria istanza, adottato dal Dirigente del Settore LL.PP., fondato sulla sussistenza di obblighi convenzionali gravanti sulla famiglia dell’istante sin dal 1959. Il contribuente impugnava il provvedimento, deducendo l’incompetenza dell’organo adottante e plurimi profili di eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondata e assorbente la censura di incompetenza. Richiamando un consolidato orientamento del Giudice d’appello, ha precisato che l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante — e, nella specie, il suo rigetto — spetta unicamente al Consiglio comunale, in quanto riconducibile alla lettera l) dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, che riserva all’organo consiliare gli acquisti e le alienazioni immobiliari che non costituiscano mera esecuzione di atti fondamentali o non rientrino nell’ordinaria amministrazione.
Il Collegio ha accolto il motivo di ricorso, rilevando come il provvedimento dirigenziale che disponga l’acquisizione sanante — o che la neghi — non possa essere dichiarato nullo, ma debba ritenersi meramente illegittimo. La patologia riscontrabile non è ascrivibile al difetto assoluto di attribuzione, poiché il dirigente esercita un potere attribuito al medesimo ente titolare della funzione esercitata.
La natura preliminare del vizio di incompetenza ha imposto l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. Il giudice, in applicazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non può sostituirsi all’amministrazione né esaminare censure di merito che implicherebbero una valutazione riservata all’autorità competente a esercitare il potere. Il ricorso è stato pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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