Rinuncia al ricorso in udienza ed estinzione del giudizio amministrativo (TAR Lombardia n. 776 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., può essere dichiarata in udienza e documentata nel verbale. L’estinzione del giudizio richiede tre condizioni: la provenienza della volontà di rinuncia dalla parte ricorrente o dal procuratore munito di mandato speciale; la conoscenza della controparte; l’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione. La dichiarazione resa in udienza alla presenza del difensore della controparte costituita, che non si opponga alla definizione, soddisfa il requisito della conoscenza formale. La definizione in rito giustifica la compensazione integrale delle spese, specie quando la rinuncia segua all’ottemperanza dell’atto impugnato.

Il Fatto

I ricorrenti, una società e due persone fisiche, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la demolizione di manufatti realizzati in assenza di titolo abilitativo, entro novanta giorni dalla comunicazione.

Il Comune si costituiva e, in vista dell’udienza, depositava una relazione di sopralluogo dalla quale risultava l’integrale demolizione dei manufatti, con intervenuta ottemperanza all’ordinanza. All’udienza pubblica il difensore dei ricorrenti dichiarava di rinunciare al ricorso, essendo intervenuto un accordo tra le parti. Il difensore del Comune insisteva per la sopravvenuta carenza di interesse e per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., che consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado, mediante dichiarazione sottoscritta e depositata oppure resa in udienza e documentata nel verbale. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; se le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

L’abbandono del ricorso è rimesso integralmente a chi agisce ed è subordinato a tre condizioni: la provenienza della volontà di rinuncia dalla parte o dal procuratore espressamente autorizzato; la conoscenza della controparte, da conseguirsi in modo formale; l’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione.

Quanto al secondo requisito, il Tribunale precisa che la conoscenza può essere acquisita con la notifica almeno dieci giorni prima dell’udienza, con la dichiarazione resa in udienza alla presenza del difensore di controparte, ma anche mediante forme equipollenti, come il deposito dell’atto sottoscritto con adesione della controparte o la dichiarazione sottoscritta dal difensore e, per adesione, dalle altre difese costituite.

Nel caso concreto la dichiarazione di rinuncia è intervenuta in udienza alla presenza del difensore del Comune, che, insistendo per la sopravvenuta carenza di interesse, ha manifestato di non avere interesse alla prosecuzione. Risultano così integrate tutte le condizioni richieste dall’art. 84 cod. proc. amm., con conseguente estinzione del giudizio.

Sulle spese, in ragione della definizione in rito, della rinuncia intervenuta dopo l’integrale ottemperanza dell’ordinanza e della particolarità della controversia, il Collegio ne dispone l’integrale compensazione tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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