Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Campania n. 763 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto al docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, con la corresponsione dell’importo dovuto. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, va nominato fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e applicata la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’adempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 661/2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a erogare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, dell’importo nominale di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata ai fini dell’esecuzione, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non ha proceduto al pagamento, sicché la ricorrente ha proposto il giudizio di ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.

Alla luce di tali rilievi, il ricorso va accolto. Il Collegio ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica mediante l’accredito dell’importo riconosciuto dal titolo da ottemperare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato. L’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.

È accolta anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Quale dies a quo è assunto il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure quello effettuato dal commissario. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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