Ottemperanza per la carta del docente: il giudicato del giudice ordinario si esegue davanti al giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 2304 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione a un obbligo di erogazione di un beneficio economico, quale la carta elettronica del docente, costituisce titolo esecutivo suscettibile di esecuzione forzata davanti al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza. Ove l’amministrazione non provveda spontaneamente, il giudice dell’ottemperanza, accertata la sussistenza del diritto e la sua portata, ordina l’adempimento nel termine fissato e nomina fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione in caso di perdurante inerzia. L’assolvimento dell’incarico commissariale integra adempimento connesso ai doveri d’istituto e non dà luogo alla liquidazione di un compenso. La condanna alle spese segue la soccombenza e, in assenza di profili di complessità e per il carattere seriale del contenzioso, è liquidata in via equitativa con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, con sentenza n. 1089/2024, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, ormai passata in giudicato.
La docente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., notificato in data 11 agosto 2025, chiedendo che fosse ordinata l’ottemperanza e nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato la ritualità del ricorso, verificata la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 31 agosto 2024, nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La ricorrente ha dichiarato, con la memoria finale, che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza nella parte di specifico interesse; la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il giudice ha quindi ritenuto incontestato l’an e il quantum del credito, pari a € 1.000,00 complessivi.
Alla luce di ciò, il collegio ha ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica e accreditandovi la somma dovuta nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, che provvederà entro sessanta giorni, precisando che l’incarico non comporta la liquidazione di un compenso in quanto adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alle spese, il TAR ha ritenuto equa una liquidazione forfettaria, richiamando il precedente di Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897, in ragione dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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