Canone concessorio servizio idrico e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 763 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni di beni destinati al servizio idrico integrato, le controversie sul canone concessorio, di contenuto meramente patrimoniale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando non coinvolgono un potere autoritativo della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali. Appartengono invece al giudice amministrativo le liti che investono l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto, e non il semplice accertamento tecnico dei presupposti fattuali. La pretesa del gestore di adeguare il canone alle rate di mutuo effettivamente corrisposte dal Comune, in luogo dell’originario piano di ammortamento, è domanda meramente patrimoniale e conserva la natura di diritto soggettivo. Il richiamo al sopravvenuto metodo tariffario non trasforma la questione in esercizio di potere regolatorio: si tratta unicamente di interpretare l’art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Il Fatto
La ricorrente, gestore del servizio idrico integrato, impugna davanti al TAR l’ordinanza ingiunzione con cui il Comune le ha richiesto il pagamento del canone di concessione per l’annualità 2022. L’importo corrisponde al rimborso della rata del mutuo contratto dal Comune per realizzare le infrastrutture del servizio, ed è indicato in una fattura poi confluita nell’ingiunzione di pagamento.
Il titolo invocato dal Comune è l’art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d’uso gratuita al gestore, che assume i relativi oneri, compresi quelli connessi all’ammortamento dei mutui. Il gestore contesta la quantificazione del canone e articola tre censure, dolendosi anche della mancata adeguamento della concessione al metodo tariffario. Il Comune eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Richiama il consolidato orientamento per cui, nelle concessioni demaniali, sono riservate al giudice ordinario solo le controversie su indennità, canoni e corrispettivi di contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non assume rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali. Resta invece attratta alla giurisdizione amministrativa la lite che coinvolga l’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio o investa poteri discrezionali-valutativi.
Nel caso concreto la controversia attiene alla determinazione del canone di concessione dei beni del servizio idrico integrato. La questione è se il canone debba restare cristallizzato nell’importo dell’originario piano di ammortamento, oppure si adegui automaticamente alle rate effettivamente pagate dal Comune, verosimilmente per rinegoziazione o estinzione parziale del mutuo.
Il gestore sostiene che il metodo tariffario sopravvenuto determinerebbe l’eterointegrazione dei precedenti atti concessori, fissando il limite del rimborso dovuto all’ente proprietario. Il Collegio non condivide questa impostazione: non viene in rilievo il potere regolatorio, né la discrezionalità rimessa al Comune in collaborazione con ARERA per la definizione dello schema tariffario, ma unicamente l’interpretazione dell’art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006 ai fini della determinazione dell’entità del canone.
La pretesa del gestore è dunque meramente patrimoniale e conserva la natura di diritto soggettivo. Le indennità, i canoni e gli altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario perché attengono al rapporto paritetico tra amministrazione concedente e concessionario, schematizzabile secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere autoritativo riferito a interessi generali.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione, spettando la cognizione all’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge. Le spese sono compensate in ragione della natura in rito della pronuncia.
Nota della Redazione
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