Accesso agli atti e somme per rivalutazione monetaria, interesse del consorzio appaltatore (TAR Lazio n. 3515 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consorzio appaltatore che assume di non aver ricevuto integralmente le somme destinate alla filiera esecutiva a titolo di compensazione ha un interesse concreto e attuale all’ostensione dei documenti dai quali emerga l’entità delle somme trattenute a titolo di rivalutazione monetaria e i relativi criteri di calcolo. La circostanza che l’adeguamento monetario incida algebricamente sulla determinazione degli incrementi compensativi, riducendo le somme riconosciute al contraente generale, è sufficiente a fondare la legittimazione all’accesso, non essendo a tal fine sufficiente la conoscenza parziale delle modalità di calcolo desumibile da una nota esplicativa. Una volta che l’amministrazione e il controinteressato abbiano prodotto la documentazione richiesta, il silenzio diniego è superato e va dichiarata la cessazione della materia del contendere sul ricorso introduttivo.
Il Fatto
Il ricorrente, consorzio stabile affidatario di un appalto di opere civili per la realizzazione di un lotto funzionale di una linea ferroviaria alta velocità, ha presentato istanza di accesso ai sensi della l. n. 241/1990 e del d.lgs. n. 33/2013, indirizzata al contraente generale, alla società committente e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per acquisire i documenti relativi alle somme stanziate e trasferite a titolo di compensazione per il c.d. “caro materiali”.
Formatosi il silenzio diniego, il consorzio ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti avverso la nota con cui la società committente ha solo in parte riscontrato l’istanza, negando l’ostensione della documentazione relativa alle somme trasferite a titolo di rivalutazione monetaria dei corrispettivi contrattuali. Alla camera di consiglio la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, salvo che per i prospetti indicanti le somme erogate a titolo di rivalutazione per lo specifico appalto; la società committente ha eccepito il soddisfacimento dell’interesse.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto al ricorso introduttivo, essendo il silenzio diniego superato dalla produzione documentale effettuata in seguito all’istanza di accesso.
Sui motivi aggiunti il Tribunale ha verificato l’esistenza di un interesse concreto e attuale alla conoscenza dell’entità delle somme trattenute a titolo di rivalutazione monetaria e dei relativi criteri di calcolo. Tale interesse è stato ricostruito muovendo dalla nota della società committente, dalla quale emerge che l’incremento sui stati di avanzamento è algebricamente influenzato dalla sottrazione dell’adeguamento monetario maturato, indicato al netto della franchigia del 5%.
Il Collegio ha quindi ritenuto che tale meccanismo riduca le somme corrisposte al contraente generale, cioè le somme destinate ad essere riversate agli appaltatori, con la conseguenza che il consorzio è legittimato a ottenere i documenti dai quali emerga l’entità delle somme trattenute nel corso del rapporto.
L’ostensione deve riguardare anche il contenuto della relativa clausola contrattuale. Il Tribunale ha escluso che a tale fine sia sufficiente la nota esplicativa prodotta, in quanto parziale, non consentendo di ricostruire integralmente le modalità di determinazione dell’adeguamento monetario e la sua incidenza sulle somme riconosciute.
Conclusivamente, accertata la cessazione della materia del contendere sul ricorso introduttivo, i motivi aggiunti sono stati accolti nei termini indicati in motivazione, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della controversia.
Nota della Redazione
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