Rinnovo autorizzazione impianti pubblicitari, difformità dell’opera preclude il rinnovo (TAR Lombardia n. 764 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari è subordinato alla conformità dell’opera alle prescrizioni del vigente Piano Generale degli Impianti e al titolo già rilasciato. La difformità dell’impianto rispetto a quello autorizzato, quanto a dimensioni e a contenuto del messaggio, costituisce motivo in sé ostativo al rinnovo, non richiedendo l’ordinamento che essa sia presidiata a pena di decadenza. L’obbligo di preventiva autorizzazione del messaggio pubblicitario opera anche all’interno del centro abitato: la disciplina di cui all’art. 53, comma 8, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada abilita il silenzio-assenso alla sola variazione del messaggio per impianti collocati fuori dal centro abitato. Nessun legittimo affidamento può perfezionarsi in capo all’operatore del settore per l’omesso accertamento della difformità in occasione dei precedenti rinnovi: una deroga implicita alla distanza minima dalla segnaletica non è configurabile, dovendo la deroga essere specifica ed espressa.

Il Fatto

Una società titolare di autorizzazione pluriennale per un cartello pubblicitario bifacciale in zona A chiedeva, alla scadenza del terzo triennio, l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione. Il Comune, all’esito di un sopralluogo, accertava il palo di sostegno di altezza inferiore a quella autorizzata, un messaggio pubblicitario diverso da quello comunicato, l’archetto di sostegno a distanza dal marciapiede inferiore alla soglia minima del Piano Generale degli Impianti, una targhetta identificativa non aggiornata e una distanza dalla segnaletica stradale inferiore ai 25 metri prescritti.

Acquisito il parere contrario della Commissione tecnica e comunicati i motivi ostativi, il Comune respingeva l’istanza e diffidava la società alla copertura e alla rimozione dell’impianto. La società impugnava il diniego e gli atti presupposti, chiedendo anche il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 55 del Regolamento comunale di pubblicità, che subordina il rinnovo agli impianti conformi al Piano Generale e nega il rinnovo stesso quando la pubblicità in atto sia difforme da quella precedentemente autorizzata. La medesima decadenza è prevista, per le autorizzazioni in corso, nei casi di collocamento in difformità dal titolo o di inadempimento degli obblighi da esso derivanti. Da qui la regola: la difformità dell’impianto e l’inosservanza degli obblighi del titolo sono motivi in sé ostativi al rinnovo.

Nel caso concreto l’amministrazione ha accertato la non conformità dell’opera, non contestata, sia quanto ad altezza del palo sia quanto a contenuto del messaggio. Il Collegio precisa che il diverso dimensionamento non è irrilevante: incide sul grado di percepibilità del mezzo e sull’intensità dell’interferenza con gli altri interessi pubblici, primo fra tutti la sicurezza della circolazione stradale.

Quanto alla variazione del messaggio pubblicitario, l’obbligo di autorizzazione discende dall’art. 53, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che impone di allegare il bozzetto alla domanda, e dall’art. 51, comma 1, del Regolamento comunale, riferibile all’intero impianto, struttura e messaggio. L’art. 53, comma 8, del citato Regolamento non esonera gli impianti in centro abitato, ma consente solo il silenzio-assenso per la mera variazione fuori dal centro abitato.

A ciò si aggiungono, quali ulteriori ragioni ostative, la non conformità al Piano Generale per l’archetto di sostegno e la targhetta identificativa, nonché la violazione della distanza minima di 25 metri dalla segnaletica stradale. L’eventuale deroga avrebbe dovuto essere specifica ed espressa, a tutela della sicurezza veicolare.

Infondata è la censura di lesione del legittimo affidamento: nessuna aspettativa qualificata può maturare su un impianto realizzato in difformità dal titolo o dalla normativa di settore, tanto più per un operatore consapevole dei profili di abusività. Il preavviso di diniego e il diniego conclusivo risultano correttamente motivati e immuni dai vizi di istruttoria. Inammissibile, per carenza di interesse, la censura sui termini procedimentali, non avendo la società subito pregiudizio. Il ricorso è respinto, con rigetto della domanda risarcitoria e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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