Applicabile l’articolo 112-bis c.p.a. per l’ottemperanza con commissario ad acta (TAR Lazio n. 7678 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è strumento esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando l’Amministrazione risulti inadempiente. L’azione è ammissibile decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo, accertato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e nomina fin da ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e spese di lite. Il provvedimento era passato in giudicato per mancata impugnazione, ma l’Amministrazione non aveva provveduto all’adempimento spontaneo nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione coattiva della sentenza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997. Tale termine costituisce condizione di procedibilità dell’azione, in quanto finalizzato a consentire all’Amministrazione di adempiere spontaneamente.
Quanto al merito, il TAR ha accertato che l’inottemperanza risultava per tabulas, non avendo l’Amministrazione intimata provveduto al pagamento delle somme liquidate dal giudice del lavoro. Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
In considerazione della condotta inerte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ha altresì nominato fin da ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda all’esecuzione in via sostitutiva decorso inutilmente il termine concesso. La nomina anticipata risponde all’esigenza di garantire l’effettività della tutela, evitando un ulteriore aggravio procedimentale a carico della ricorrente.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 800,00, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’Organismo indipendente di valutazione, per gli eventuali seguiti di competenza in relazione alla protratta inerzia dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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