Buona fede e affidamento incolpevole escludono l’indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 270 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni pubbliche, l’indebito recupero di somme corrisposte al pensionato incontra il limite dell’affidamento incolpevole. Ove manchi la prova del dolo e ricorrano elementi gravi, precisi e concordanti di buona fede oggettiva e soggettiva, il giudice contabile dichiara l’irripetibilità dell’indebito. Il mero automatismo del provvedimento di recupero non è sufficiente a fondare la pretesa restitutoria, tanto più quando il percettore abbia confidato nella legittimità delle somme erogate da un’Amministrazione munita di competenze tecniche. Il principio di ragionevolezza e di proporzionalità, unitamente alla tutela della posizione debole del pensionato, impone di estinguere il debito in assenza di condotta fraudolenta.
Il Fatto
La ricorrente, già titolare di pensione di guerra indiretta in qualità di orfana maggiorenne inabile al lavoro, ha ricevuto dall’INPS un provvedimento di recupero dell’intero importo della pensione per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 19 giugno 2019, pari a € 60.110,86. La pretesa restitutoria è conseguita alla contemporanea percezione, dal 2016, della pensione di reversibilità per il decesso del marito.
La ricorrente, ultraottantenne, ha continuato a percepire il trattamento in buona fede. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha contestato la pretesa, invocando la provvisorietà del provvedimento di riconoscimento e l’omessa comunicazione dei redditi da parte dell’interessata. La questione è giunta al giudice contabile per accertare la legittimità del recupero.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il giudice contabile rileva la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti che depongono per la buona fede sia oggettiva che soggettiva della percettrice. In materia pensionistica pubblica opera il principio di affidamento incolpevole, che consente di ritenere estinto il debito ovvero di ridurne l’ammontare.
Il provvedimento ministeriale si fonda su un mero automatismo e non assevera l’esistenza del dolo della ricorrente. Questa, avanti negli anni, non ha avuto alcuna intenzione fraudolenta né ha occultato redditi. Le Amministrazioni, mediante l’incrocio dei dati, possono avere notizia di duplicazioni e cumuli, dovendo prontamente revocare gli emolumenti non spettanti.
Nel caso concreto, il MEF ha formalizzato il recupero nel 2024, dopo aver comunicato la revoca nel giugno 2019, lasciando decorrere quasi cinque anni e omettendo le opportune verifiche all’esito della scadenza del beneficio. In modo illogico e contraddittorio, l’Amministrazione ha avviato l’azione di recupero per l’intero importo erogato a decorrere dal 2005.
La ricorrente ha ricevuto somme ritenendole dovute, provenienti da un soggetto dotato di competenze tecniche idonee a far sorgere legittimi affidamenti. La Corte richiama la Corte cost. n. 162 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra trattamento ai superstiti e redditi aggiuntivi, non prevede che la decurtazione non superi la concorrenza dei redditi stessi.
La Consulta, richiamando i precedenti C. cost. 174/2016 e 286/1987, ha ribadito la ratio solidaristica della pensione ai superstiti. La regolamentazione del cumulo deve muoversi entro i binari della non irragionevolezza, a tutela della posizione debole del pensionato. La buona fede e l’assenza di dolo richiedono, a tutela dell’affidamento incolpevole, l’estinzione del debito. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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